Certificazione assenze per gravi patologie: il Dirigente Scolastico deve limitarsi a prenderne atto

Di Lalla
WhatsApp
Telegram

red – L’USR Calabria interviene con un parere sulla corretta applicabilità dei benefici di cui al comma 9 dell’art. 17 CCNL Comparto Scuola quadriennio giuridico 2006/2009 in caso di assenze per gravi patologie.

red – L’USR Calabria interviene con un parere sulla corretta applicabilità dei benefici di cui al comma 9 dell’art. 17 CCNL Comparto Scuola quadriennio giuridico 2006/2009 in caso di assenze per gravi patologie.

Art. 17 comma 9 del CCNL 2006 2009

9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenti terapie certificate. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione.

La citata disposizione – afferma il Dirigente vicario Giuseppe Mirarchi – non si caratterizza certo per chiarezza, ponendo continui dubbi interpretativi che rendono quanto mai complicata la sua concreta applicabilità.

A. Un primo elemento di criticità riguarda la genericità dell’espressione contrattuale “gravi patologie”.
Invero, il CCNL comparto scuola, a differenza dei contratti di altri comparti non individua tassativamente i casi qualificabili come gravi patologie, dai quali originano i benefici previsti.
L’assenza di una specifica classificazione potrebbe dar luogo (come, effettivamente, in alcuni casi, ha dato luogo) ad una vera e propria ipotesi di “eccesso di potere direttivo” in capo ai dirigenti scolastici. Infatti, gli stessi, pur in difetto di attribuzione del relativo potere, di fatto, ritengono legittima la propria valutazione discrezionale sul se e sul quando si sia in presenza di una grave patologia e, di conseguenza, sul se e sul quando accordare i relativi benefici.
Al fine di scongiurare simili ipotesi di eccesso di potere datoriale, in danno al diritto alla salute, si osserva che, nei casi in cui il lavoratore abbia prodotto una certificazione attestante una grave patologia, riconosciuta tale dalla competente autorità sanitaria pubblica, il dirigente scolastico dovrà limitarsi a prenderne atto, senza possibilità di ulteriore giudizio.

B. Un secondo profilo di criticità è relativo all’erroneo convincimento che il beneficio dell’esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia debba riferirsi solo ai casi di assenza per ricovero ospedaliero o day hospital finalizzati esclusivamente alla somministrazione di terapie (temporaneamente e/o parzialmente invalidanti) e non anche alle assenze per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie.

Orbene, a parere di scrive, il richiamo alle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, effettuato dal comma 9 dell’art. 17 CCNL comparto scuola, ha il solo scopo di “qualificare” come grave la patologia e non anche di escludere dal computo dei giorni di assenza per malattia solo il ricovero od il day hospital finalizzati alla loro somministrazione.

Questa seconda interpretazione si appalesa non corretta per due ordini di considerazioni: anzitutto le terapie c.d. salvavita possono essere effettuate anche presso il domicilio ed anche senza l’ausilio di personale medico, in secondo luogo, essa si pone in aperta violazione del diritto alla salute del lavoratore che, proprio in virtù della gravità della patologia, deve irrinunciabilmente sottoporsi a ciclici accertamenti clinico-strumentali per l’esatta individuazione della terapia e per la prevenzione di ulteriori complicanze. È noto che periodici controlli, sia di laboratorio sia clinici, sono una condizione indispensabile per ottimizzare l’efficacia terapeutica.

A ciò si deve aggiungere che i predetti accertamenti clinico-strumentali richiedono, nella stragrande maggioranza dei casi, la permanenza nell’ambulatorio per l’intero orario di servizio, considerando anche il tempo necessario per rientrare al lavoro. Priva di pregio, pertanto, l’eccezione sollevata da alcuni dirigenti scolastici sulla possibilità di utilizzo dei c.d. permessi orario.
Si può quindi ritenere che tali accertamenti ambulatoriali configurino ipotesi per il riconoscimento, da parte del dirigente scolastico, del beneficio della prestazione economica per intero, senza decurtazioni .

C. Da ultimo, si precisa che, anche, per l’assenza determinata da un temporaneo e/o parziale stato invalidante, causato dalle terapie “salvavita” praticate direttamente dal lavoratore, spetta l’intera retribuzione. Ai fini della giustificazione dell’assenza è sufficiente un certificato del medico di famiglia che attesti il nesso causale tra stato invalidante e terapie.

OrizzonteScuola si è occupato dell’argomento nella rubrica di consulenza ([email protected])

Assenze per gravi patologie: chiarimenti

La circolare del 05 giugno 2013 dell’USR Calabria

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri