Certificati di servizio, di frequenza, nulla osta, accertamento autocertificazioni: chiarimenti riguardanti il mondo della scuola

Di Lalla
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Lalla – Nota prot. n. 3364 del 07/12/2012 del Dipartimento dell’Istruzione del MIUR sulle nuove norme in materia dì certificazione introdotte dall’articolo 15 della legge n. 183/2011 per fornire chiarimenti e soluzioni interpretative in merito a fattispecie riguardanti il mondo della scuola.

Lalla – Nota prot. n. 3364 del 07/12/2012 del Dipartimento dell’Istruzione del MIUR sulle nuove norme in materia dì certificazione introdotte dall’articolo 15 della legge n. 183/2011 per fornire chiarimenti e soluzioni interpretative in merito a fattispecie riguardanti il mondo della scuola.

In sintesi

Certificati di servizio

L’Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della finzione pubblica ritiene che lo stato di servizio (ossia la dichiarazione avente ad oggetto i contenuti dello stato matricolare e le altre informazioni concernenti l’attività lavorativa del dipendente) possa essere attestato dall’interessato alla pubblica amministrazione con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del DPR n. 445 del 2000.

Nel caso in cui un dipendente richieda all’Amministrazione un certificato del servizio prestato, tale certificato deve essere rilasciato esclusivamente con la dicitura di cui all’art 40, comma 02 dei DPR n. 44 dei 2000 “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Certificati di frequenza degli alunni

Detti certificati andranno acquisiti d’ufficio.

Nulla osta al trasferimento di un alunno

L’Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica ritiene che il nulla osta al trasferimento di un alunno non abbia natura certificativa ma autorizzatoria e, dunque, non rientri nel campo d’applicazione della normativa in oggetto.

Certificati di servizio rilasciati da istituti non paritari

L’Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica, per quanto di competenza, evidenzia che il cittadino può presentare ad una pubblica amministrazione una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il servizio prestato sia presso una scuola privata e paritaria, sia presso una scuola privata e non paritaria.

Certificati sostitutivi del diploma di licenza

L’Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica ritiene che il certificato sostitutivo del diploma di licenza debba essere rilasciato senza la dicitura prevista dal comma 02 dell’art. 40, DPR n. 445 del 2000 “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”, poiché esso ha la precipua funzione di sostituire un documento smarrito (diploma) che, come già evidenziato, va rilasciato senza la predetta dicitura.

Accertamento della veridicità dei fatti attestati mediante dichiarazioni sostitutive

In tutti i casi in cui l’amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l’amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l’acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza (ad esempio, posta elettronica, PEC, fax ecc.).

Libretto di frequenza degli studenti costretti a continui spostamenti

L’assolvimento di tale obbligo viene accertato dai competenti uffici scolastici sulla base di approfondite indagini; (iii) eventuali documenti/attestati vengono rilasciati dalle istituzioni scolastiche solo dopo lo svolgimento di appositi approfondimenti e non solo sulla base di quanto dichiarato nel citato libretto. Di conseguenza, sul libretto in questione non andrà apposta la dicitura prevista dall’art. 17 della legge n. 183/2011, poiché trattasi di un documento non avente valore certificativo.

Diplomi conseguiti al termine di un corso di studi

I diplomi conseguiti al termine di un corso di studio o i titoli di abilitazione conseguiti al termine di un corso di formazione, ai sensi dell’art 42, DPR 28 dicembre 2000, n.445, non sono certificati.

Certificati di frequenza del corso di preparazione per il conseguimento dell’idoneità alla guida del ciclomotore

L’Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica ritiene opportuno un approfondimento da parte degli uffici competenti del MIUR e della Motorizzazione Civile.

Pagelle e certificati attestanti l’acquisizione delle competenze

Alcuni dirigenti scolastici hanno chiesto chiarimenti in relazione all’apposizione della prescritta dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” sulle pagelle rilasciate al termine dell’anno scolastico. nonché sulla certificazione delle competenze, che viene rilasciata al termine della Primaria, della Secondaria di 1° grado e alla fine dell’obbligo scolastico al fine di
attestare la padronanza delle conoscenze acquisite dagli studenti. L’Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica ritiene opportuno un approfondimento da parte degli uffici competenti del MIUR.

Apposizione di marche da bollo sui certificali rilasciati dagli uffici del MIUR

L’Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica, per quanto di competenza, ritiene che gli interventi in materia di semplificazione amministrativa nulla abbiano mutato in ordine all’imposta di bollo.

La nota MIUR n.3364 del 7 dicembre 2012

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