Cattedra orario esterna: scuola di completamento può cambiare, ma titolarità resta invariata
La scuola di completamento di una cattedra orario esterna può cambiare nel corso degli anni scolastici. Il docente deve completare nella sede indicata in organico, con titolarità invariata
Un lettore ci scrive:
“Sto facendo l’anno di prova su cattedra esterna 10 h nella scuola di titolarità e 8 su un istituto tecnico. Nel prossimo anno scolastico si prevede che nella seconda scuola si perdano delle ore ma si potrebbe liberare una cattedra per un trasferimento. Cosa devo fare? Mi conviene fare domanda di trasferimento condizionata? “
La composizione di una cattedra orario esterna può cambiare nel corso degli anni scolastici per quanto riguarda la scuola o le scuole di completamento
La titolarità del docente rimane comunque invariata nella scuola sede principale della cattedra
Modifica della scuola di completamento di una COE
In presenza di contrazione nell’organico della scuola di completamento di una COE, potrebbe non essere più disponibile lo spezzone orario che garantiva il completamento della cattedra, che dovrà cambiare la sua composizione per il successivo anno scolastico.
La costituzione delle cattedre in organico è stabilita dall’Ufficio scolastico provinciale, che dispone l’accorpamento di spezzoni orario per la costituzione di cattedre orario esterne e stabilisce, quindi, la sede o le sedi di completamento di queste cattedre
Il docente in servizio su una cattedra orario esterna è tenuto a completare nella scuola stabilita come sede di completamento della cattedra
L’art.11 comma 5 del CCNI fornisce, in proposito la seguente precisazione:
“Si precisa che le cattedre costituite su più scuole, possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario. Pertanto, i docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l’orario d’obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d’orario”
Conclusioni
Il nostro lettore, quindi, in seguito alla scomparsa dello spezzone di 8 ore nella scuola di completamento della sua cattedra, non necessariamente sarà dichiarato soprannumerario, se l’Ufficio scolastico completerà le sue 10 ore nella scuola di titolarità con uno spezzone orario disponibile in un’altra scuola.
In questo caso dovrà lavorare in una nuova scuola di completamento, ma sarà salvaguardata la sua titolarità. Non dovrà, quindi, presentare domanda condizionata che è riservata ai soli docenti soprannumerari.
Se, invece, l’Ufficio scolastico non potrà completare la cattedra per mancanza di spezzoni disponibili, il nostro lettore, con solo 10 ore nella scuola di titolarità, sarà dichiarato soprannumerario e potrà chiedere trasferimento con domanda condizionata
Se il nostro lettore è interessato alla cattedra che si libera in seguito ad un pensionamento nella scuola in cui completa attualmente la cattedra, dovrà chiedere trasferimento in questa scuola
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