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Cattedra orario esterna: quando si può assegnare a docente con 104

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L’assegnazione di una cattedra orario esterna a docente con 104 dipende dalla composizione della cattedra. Vediamo quando è possibile

Una lettrice ci scrive:

Sono in ruolo dal 2015 su potenziamento in un liceo in cui allo scadere del contratto nel 2019 dovrei risultare titolare, perché spariscono gli ambiti. Attualmente siamo in 3 docenti a dividerci le ore con ognuna 4 ore di potenziamento per completare il monte ore settimanale. Il prossimo anno due di noi avranno una classe in meno per cui una delle due dovrebbe completare in altra scuola.  Io ho la 104 di mio padre ma meno punti della collega in graduatoria interna, dovrei completare io in altra scuola? C’è  una normativa?”

Esclusione dalla graduatoria interna di istituto per docente con precedenza 104: riferimenti normativi

Il docente beneficiario della precedenza prevista nell’art.13 comma 1 punto IV) del CCNI, relativa all’assistenza genitore disabile con art.3 comma 3 della legge 104/92, ha diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto, per salvaguardare la sua titolarità, in presenza di precise condizioni esplicitate nel comma 2 del succitato art.13

Il contratto fornisce, infatti, i seguenti chiarimenti:

a) l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.

b) qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV

Assegnazione COE ex-novo a docente con precedenza 104: quando è possibile

Se, in presenze delle condizioni indicate dalla normativa citata, è garantita, per il docente beneficiario di precedenza 104, l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il suo coinvolgimento, la stessa certezza non c’è per l’assegnazione di una cattedra orario esterna ex-novo

Una COE ex-novo è una cattedra orario con completamento esterno che si costituisce in seguito a contrazione nell’organico della scuola e che non risulta presente nell’organico dell’anno precedente.

Tale cattedra deve, quindi, essere attribuita ad un docente titolare nella scuola e la sua attribuzione è condizionata dalla graduatoria interna di istituto, in quanto sarà assegnata al docente in coda nella graduatoria, come stabilito nell’art.11 comma 8 del CCNI

Il docente beneficiario della precedenza 104 non è escluso dalla possibile attribuzione della COE ex-novo se questa ha come sede di completamento una scuola ubicata nello stesso comune o nello stesso distretto per comuni che comprendono più distretti.

Non potrà invece essere assegnata una COE ex-novo al docente beneficiario della precedenza 104, che ha diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto, se il completamento è in un comune o in un distretto sub-comunale diverso rispetto alla sede principale della cattedra, in sintonia con quanto prevede l’art.13 comma 3 lettera c):

“[….] il diritto all’esclusione dei beneficiari delle precedenze di cui al comma 2 dalla graduatoria per l’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario esterne costituite tra scuole di comuni diversi (o distretti subcomunali diversi)”

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