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Cattedra Orario Esterna: quando può essere considerata una COE ex-novo?

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Una Cattedra Orario Esterna può modificare la sua  composizione negli anni scolastici successivi, ma non è una COE ex-novo. Vediamo perché

Una lettrice ci scrive:

“Sono un’insegnante di lingua inglese nella scuola secondaria di primo grado. Nell’a.s.2016/2017 ho ottenuto il trasferimento su una cattedra formata da 15+3 , le tre ore di completamento erano con una scuola dello stesso comune, tre ore che sono rientrate a Settembre, per cui io non ho mai preso servizio nella scuola di completamento, lavorando così  su una cattedra interna. l’anno successivo, a causa del calo del numero degli iscritti, la scuola ha perso due classi e di conseguenza sei ore di inglese, per cui la cattedra ha richiesto un completamento con un’altra scuola ubicata nello stesso comune. Pur avendo un ‘ invalidità personale (art.3 comma1 con 70 per cento)  e non comparendo, per questo, nelle graduatorie di Istituto, la Dirigente mi ha assegnato la cattedra dicendo che il completamento era nello stesso comune e quindi anche i beneficiari di precedenza potevano esservi assegnati.

Nell’a.s. 2018/19, essendoci stato un nuovo calo di iscritti, le scuole di completamento sono state due. Per cui la mia cattedra era costituita da 9+6+3, ma sempre nello stesso comune. Per l’a.s. 2019/2020 la cattedra è stata ristrutturata con un completamento con una scuola di un comune diverso da quello di titolarità. A questo punto, devo avere io l’assegnazione della cattedra o, avendo una 104 personale ed essendo cambiato il completamento con una scuola di un altro comune, la dirigente deve rivedere l’assegnazione tenendo conto della nuova cattedra che si è venuta a formare? In sostanza la cattedra con completamento orario con una scuola fuori dal comune può essere considerata ex novo?”

Nell’organico di un’istituzione scolastica possono essere presenti due tipologie di cattedre: le cattedre interne (COI) e le cattedre orario esterne (COE)

COI e COE: quali differenze

Una cattedra interna è costituita con ore tutte interne all’istituzione scolastica e se si tratta di un Istituto Comprensivo (IC) o di un Istituto di Istruzione Superiore (IIS) può comprendere ore appartenenti ai diversi plessi o ai diversi indirizzi che fanno parte dell’Istituto, anche se ubicati in comuni diversi.

Una cattedra orario esterna è composta da una sede principale, che corrisponde alla scuola di titolarità dove solitamente è presente lo spezzone orario più consistente, e da una o due scuole di completamento ubicate nello stesso comune o in comune diverso

Composizione di una COE

La composizione di una COE può cambiare da un anno scolastico all’altro in relazione alla scuola di completamento. La cattedra orario esterna può, quindi, essere confermata in organico, ma il docente dovrà completare nella nuova scuola stabilità dall’Ufficio Scolastico Provinciale, in sintonia con quanto prevede l’art.11 comma 5 del CCNI:

Si precisa che le cattedre costituite su più scuole, possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario. Pertanto, i docenti trasferiti su tali cattedre sono tenuti a completare l’orario d’obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d’orario”

Quando si può parlare di COE ex-novo

Una COE ex-novo è una cattedra orario esterna non presente nell’organico dell’anno precedente, che si forma in seguito ad una contrazione nell’organico con la trasformazione di una COI in cattedra orario esterna che viene chiamata appunto COE ex-novo.

Una cattedra orario esterna che rimane tale modificando l’anno successivo la sua composizione in relazione alla sede o alle sedi di completamento non può, quindi, essere considerata una COE ex-novo

Assegnazione di una COE a docente titolare nella scuola

L’assegnazione di una COE a un docente titolare nella scuola viene fatta con criteri diversi a seconda si tratti di COE ex-novo oppure no.

Nel caso di COE ex-novo l’assegnazione della cattedra avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto.

Questa cattedra sarà quindi assegnata al docente, in servizio l’anno precedente su una cattedra  interna, che si trova in ultima posizione nella graduatoria.

Per l’assegnazione di una COE ex-novo partecipano anche i docenti beneficiari di una delle precedenze che conferiscono loro il diritto all’esclusione dalla graduatoria per salvaguardare la loro titolarità, se tale cattedra risulta avere completamento nello stesso comune.

Il CCNI sulla mobilità, nell’art.13 comma 3 lettera c), stabilisce infatti che “[…] il diritto all’esclusione dei beneficiari delle precedenze di cui al comma 2 dalla graduatoria per l’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario esterne costituite tra scuole di comuni diversi (o distretti subcomunali diversi)

Nel caso di COE già presente nell’organico dell’anno precedente, questa deve essere attribuita allo stesso docente, a prescindere dalla sede di completamento che può essere modificata e dalla posizione occupata nella graduatoria interna di istituto.

L’assegnazione di questa cattedra non è condizionata, quindi, dalla graduatoria interna di istituto e il docente potrà essere assorbito su una COI soltanto se questa risulta vacante, quindi non occupata da docente titolare, come esplicitato nell’art.11 comma 2 e 3 del CCNI:

“2. Il docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra, sarà automaticamente assegnato su questa ultima cattedra.

  1. Tali operazioni avverranno a condizione che la cattedra, prevista nell’organico, sia priva di titolare. Non sono necessari a tal fine ulteriori provvedimenti da parte dell’ufficio territorialmente competente.”

Conclusioni

Nel caso indicato dalla nostra lettrice non si tratta di una COE ex-novo, per cui non può essere esclusa dalla sua assegnazione anche se beneficiaria di precedenza 104 e anche se la cattedra ha un completamento in altro comune. La docente è arrivata nella scuola per trasferimento su una COE e per avere l’assegnazione di una COI  questa deve risultare vacante in organico in seguito a mobilità in uscita o pensionamento del docente titolare che la occupa

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