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Cattedra orario esterna: quali criteri per la loro costituzione

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Le cattedre orario esterne devono essere costituite all’interno della stessa provincia. Possono comprendere al massimo tre scuole in due diversi comuni

Una lettrice ci scrive:

“Nella domanda di mobilità inserirò analiticamente scuole specifiche e sinteticamente un Comune (del quale fanno parte le scuole inserite). Vorrei scegliere anche l’opzione COE, ma, non riesco a capire se la cattedra potrà essere costituita solo da scuole della stessa provincia o anche di province diverse e, soprattutto, se è prevista una distanza massima in km, oltre la quale non si può andare”

Nell’organico di un’istituzione scolastica possono essere presenti cattedre interne, cioè con tutto l’orario all’interno della scuola, oppure cattedre orario esterne che prevedono un completamento orario esterno in altra istituzione scolastica

COE: quando si costituiscono

In presenza di contrazione nell’organico di una scuola si riduce la disponibilità di cattedre e potrebbe non essere più disponibile una cattedra completa che, per contrazione diventa uno spezzone orario.

Questo spezzone orario può diventare la componente principale di una cattedra orario esterna se l’Ufficio scolastico provinciale, in fase di predisposizione dell’organico, riesce  a costituire una COE, in presenza di uno spezzone orario disponibile in altra scuola, utile per il completamento della cattedra, che manterrebbe invariata la sede principale.

Il completamento orario può essere disposto solo all’interno della stessa provincia in due o tre scuole ubicate in non piùà di due comuni diversi

COE : quali criteri per la costituzione

Nella costituzione delle COE deve essere preso in considerazione  il principio dalla facile raggiungibilità, e dunque l’accorpamento avviene in base alla viciniorietà tra le due o tre sedi scolastiche. Questo perché deve essere garantita al docente la possibilità di spostarsi nella stessa giornata da una sede di servizio ad un’altra.

Il vincolo chilometrico di  30 Km,  come espressamente previsto nell’ OM 332/96 (art.7 comma 2, lettera d) che regola la costituzione delle cattedre orario,  deve ritenersi abrogato in quanto non più citato nelle ordinanze successive dove si introduce il principio della “facile raggiungibilità”

Si tratta di un criterio introdotto nell’art.6 dell’OM n.191/97, dove si esplicita che “La cattedra orario esterna può essere istituita sempreché venga rispettato il criterio della facile raggiungibilità e sia assicurata al titolare la possibilità di adempiere a tutti gli obblighi di servizio

Tra le sedi scolastiche, che compongono una COE , in base al criterio della facile raggiungibilità , deve essere garantito, quindi,  un collegamento rapido ed agevole secondo la viabilità ordinaria e tale da non ostacolare l’esercizio dell’attività didattica

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