Cattedra mista o incarichi di collaboratore del Dirigente per l’insegnante di sostegno: quando si può e quando è improprio

WhatsApp
Telegram

Intervento del Prof. Giuseppe Argiolas, Presidente CIIS (Coordinamento Italiano Insegnanti di sostegno) sull’organico dell’autonomia, che non distingue più tra posti comuni, di sostegno e di potenziamento, alla luce dell’art. 14 del Decreto Legislativo n. 66/2017, che introduce la possibilità di cattedra mista.

Dal 2016 con l’utilizzo di una quota dell’organico dell’autonomia pari al dieci per cento alle singole istituzioni scolastiche è stata data maggiore flessibilità didattica e progettuale.

Le indicazioni sono riportate nella Nota ministeriale n. 2852 del 5 settembre 2016; in essa è evidenziata come l’impostazione richiamata risulti necessaria ai fini del miglioramento della “qualità dell’inclusione con particolare riferimento alle attività di sostegno rivolte agli allievi con disabilità” proprio per riuscire a “soddisfare i più diversi bisogni di istruzione e formazione”.

È pur vero – sottolinea il Prof. Argiolas – che nell’organico dell’autonomia non si fa più alcuna distinzione contrattuale tra posti comuni, posti di sostegno e i posti di potenziamento, destinati ad arricchire l’offerta formativa, ma appare evidente che il ricorso alla figura del docente specializzato, e incaricato su posto di sostegno, in attività differenti, e che riguardano, nello specifico, l’organizzazione, la progettazione e il coordinamento della scuola, potrebbe effettivamente compromettere la piena realizzazione del processo d’integrazione dell’alunno con disabilità, se a questi dovesse essere sottratta tale figura in condizione di continuità ovvero le ore destinate alle attività di sostegno, contravvenendo a quanto indicato dalle “Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” del 4 agosto 2009 (Prot. N. 4274) laddove si afferma che “l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”.

Anche la successiva Nota Miur n. 2852 del 5 settembre 2016 puntualizza questo concetto, richiamato in questo passaggio: “In questo contesto, docenti finora utilizzati solo per l’insegnamento curriculare possono occuparsi, in tutto o in parte, di attività di arricchimento dell’offerta formativa, in coerenza con le competenze professionali possedute”.

“Questa precisazione – afferma il Presidente – sembrerebbe escludere i docenti specializzati, “incaricati su posto di sostegno”, dall’essere utilizzati “in tutto o in parte” per le attività di arricchimento dell’offerta formativa.

È vero anche che, secondo l’impostazione della “Cattedra Mista o Incarico Misto” (vedasi art. 14 del Decreto Legislativo n. 66/2017), i docenti di sostegno specializzati “se sapientemente e funzionalmente utilizzati” possono “svolgere attività di insegnamento integrate ad altre attività progettuali” alla pari dei docenti su posti comuni o curricolari e sui posti di potenziamento.

I principi di continuità didattica educativa nei riguardi degli alunni con disabilità e di responsabilità, nei confronti dei docenti incaricati su posti comuni o disciplinari e incaricati su posto di sostegno, permangono per tutto il percorso d’inclusione e integrazione previsto dal PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa).

L’espressione in “tutto o in parte” deve essere attentamente valutata dal Dirigente Scolastico che ha il preciso dovere di assicurare l’assegnazione del personale docente specializzato al fine di “rendere possibile la fruizione effettiva del diritto, costituzionalmente protetto, dell’alunno disabile all’istruzione, all’integrazione sociale e alla crescita in un ambiente favorevole allo sviluppo della sua personalità e delle sue attitudini” (Sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010), così come del personale incaricato su sposto comune o disciplinare.”

“La sostituzione di docenti su posti comuni e di sostegno impiegati in attività progettuali o di organizzazione e coordinamento – conclude il Prof. Argiolas – non può essere fatta mediante l’interruzione del progetto di vita dell’allievo. L’impiego di altro personale su posto comune o disciplinare e di sostegno non specializzato o altro ancora, esterno alla scuola, per l’autonomia e la comunicazione, potrebbe creare situazioni di pregiudizio nei confronti dello stesso.

In sintesi, le risorse dell’organico dell’autonomia non sono finalizzate alla ripartizione delle ore di sostegno fruibili dai singoli alunni con disabilità, ma al raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari individuati dall’Istituzione scolastica quale “potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 18 dicembre 2014” (art.1 comma L della legge 107 del 2015).

Si ritiene fondamentale la tutela del percorso di formazione e istruzione dell’allievo con disabilità contemperando le esigenze di gestione dell’organico dell’autonomia.”

WhatsApp
Telegram

Abilitazione docenti 60, 30 e 36 CFU. Decreti pubblicati, come si accede? Webinar informativo Eurosofia venerdì 26 aprile