Cassazione: graduatorie,ricorsi materia giudice ordinario

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TMNews – Sentenza potrebbe vanificare parere Consulta su code avviato Tar. Un altro colpo di scena nella sempre più complicata gestione dei 240mila docenti precari abilitati all’insegnamento inseriti nelle 100 graduatorie provinciali italiane: dopo che venerdì la Consulta ha disposto incostituzionale la collocazione in ‘coda’ dei supplenti che chiedono il trasferimento, oggi è stata resa pubblica la notizia che l’8 febbraio la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 3032 emanata a sezioni unite, ha stabilito che la materia è competenza del giudice ordinario e non di quello amministrativo.

TMNews – Sentenza potrebbe vanificare parere Consulta su code avviato Tar. Un altro colpo di scena nella sempre più complicata gestione dei 240mila docenti precari abilitati all’insegnamento inseriti nelle 100 graduatorie provinciali italiane: dopo che venerdì la Consulta ha disposto incostituzionale la collocazione in ‘coda’ dei supplenti che chiedono il trasferimento, oggi è stata resa pubblica la notizia che l’8 febbraio la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 3032 emanata a sezioni unite, ha stabilito che la materia è competenza del giudice ordinario e non di quello amministrativo.

In sostanza, la Cassazione ritiene che per impugnare il mancato inserimento a ‘pettine’ nelle graduatorie a esaurimento, i ricorsi devono obbligatoriamente essere avanzati al tribunale ordinario e non al Tar. A cui, invece, si sono rivolti sino ad oggi i ricorrenti.

La sentenza costituisce, quindi, una vittoria per quei sindacati che in contrasto con l’Anief, l’organizzazione promotrice di buona parte di ricorsi contro le ‘code’, ritengono valido il regolamento introdotto dal Miur per penalizzare i candidati che decidano di chiedere nuove province dove insegnare oltre quella di appartenenza.

Il pronunciamento dei giudici di terzo grado rappresenta, in particolare, una vittoria importante per la Gilda degli Insegnanti che ha patrocinato i ricorsi presentati da alcuni docenti a favore del giudice ordinario.

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