In caso di partecipazione dell’alunno disabile al viaggio d’istruzione, il docente è obbligato a partecipare?

WhatsApp
Telegram

Si premette che tutte le attività che non rientrano nell’orario obbligatorio di insegnamento o in quello funzionale (40+40 ore) e ancora ciò che non è disposto da norme o leggi specifiche non può essere imposto.

Il Ministero con nota 22009/2012 ha affermato che “L’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994).

A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.”

Le istituzioni scolastiche hanno completa autonomia in materia di organizzazione e responsabilità delle visite guidate e viaggi di istruzione. Spetta quindi agli Organi Collegiali fissare i criteri generali organizzativi di tutte le tipologie di uscita e ancora meglio approvare uno specifico Regolamento. Inoltre il Collegio dei docenti e i Consigli di classe potranno intervenire per la programmazione didattica.

La prima cosa da verificare è l’esistenza della disponibilità dei docenti accompagnatori. Senza tale disponibilità nessuna uscita o viaggio potrà essere organizzato.

Pertanto, nelle discussioni che poi porteranno alla deliberazione di tali viaggi/uscite, sarà premura del Dirigente verificare quanti docenti siano disponibili ad accompagnare gli allievi, quanti altri si offrono per un’eventuale sostituzione e sarà bene che delle dichiarazioni di disponibilità o indisponibilità se ne lasci traccia nei relativi verbali.

La delibera attraverso cui l’organo collegiale autorizza l’uscita o il viaggio dovrà quindi contenere il numero ed i nominativi degli accompagnatori e di eventuali loro sostituti (per eventuale indisponibilità dei titolari).

Pertanto, nel caso di non disponibilità da parte tua alla partecipazione di uscite e viaggi di istruzione, non dovrai fare altro che farlo presente nelle apposite sedute degli organi collegiali in cui si affronterà l’argomento, con la premura di far verbalizzare la tua non disponibilità.

Il fatto che tu sia insegnante di sostegno non cambia la procedura e il diritto di non voler partecipare a tali iniziative.

In ultimo ricordiamo che anche la C.M. 291/92, art. 8,  comma 2, quando era in vigore, prevedeva che nel caso di partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni portatori di handicap “si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno“.

Quindi anche la circolare (che ricordiamo non è più in vigore) non poneva alcun obbligo all’insegnante di sostegno di partecipare alle gite scolastiche.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri