In caso di mancata vaccinazione dello studente, può il dirigente segnalare alla polizia o procura?

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Come è noto in caso di irregolarità in materia di vaccinazione, vi sono dei passaggio ben chiari. Scattano lettere, diffide e poi una sanzioni amministrativa.

L’Azienda Sanitaria, accertato l’inadempimento dell’obbligo, anche attraverso un controllo dell’anagrafe sanitaria, e verificato che, in relazione alla medesima violazione dell’obbligo, non si sia già attivata essa stessa o altra Azienda Sanitaria, provvede ad avviare una procedura per il recupero della vaccinazione. In linea generale, ciascuna Azienda Sanitaria, una volta accertato che un minore di età compresa tra zero e sedici anni non sia stato sottoposto alle vaccinazioni secondo il Calendario relativo alla propria coorte di nascita, convoca i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari, rivolgendo loro un invito scritto alla vaccinazione, eventualmente corredato di materiale informativo.

Nel caso in cui non rispondano all’invito, i genitori, i tutori o i soggetti affidatari vengono nuovamente convocati, con raccomandata AR, per un colloquio, al fine di comprendere le motivazioni della mancata vaccinazione e di fornire – eventualmente anche con il coinvolgimento del Pediatra di Libera Scelta o del Medico di Medicina Generale – una corretta informazione sull’obiettivo individuale e collettivo della pratica vaccinale e i rischi derivanti dalla mancata prevenzione. Nell’ipotesi in cui i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari non si presentino al colloquio ovvero, all’esito dell’interlocuzione, non facciano somministrare il vaccino al minore, ‘Azienda Sanitaria contesta loro formalmente l’inadempimento dell’obbligo vaccinale, con l’avvertimento che se non dovessero far somministrare al minore il vaccino o iniziare/completare il ciclo (nei casi in cui l’immunizzazione di base completa preveda la somministrazione di più dosi) entro il termine fissato dall’azienda sanitaria medesima, sarà loro comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento, i cui criteri che saranno definiti successivamente. La contestazione dell’inadempienza nei confronti di un minore che abbia iniziato a frequentare il servizio educativo dell’infanzia in attesa di vaccinazione, che però non viene successivamente effettuata per motivi non imputabili all’organizzazione del servizio vaccinale o a intervenuti problemi di salute del bambino, tali da controindicare la vaccinazione stessa, rappresenta motivo di esclusione dal servizio educativo.

Dunque solo per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti comporta la decadenza dall’iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non determina la decadenza dall’iscrizione ne’ impedisce la partecipazione agli esami. I minori che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 3 della legge 73, sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati. Ed il riferimento è sullo stato di vaccinazione omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. E per chi non ha voluto fare vaccinare il proprio figlio per obiezione di coscienza? Rientra o meno in questa casistica?

La legge prevede che è comunque, fatta salva l’adozione da parte dell’autorita’ sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell’ articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. L’articolo 117 afferma che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunita’ locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di piu’ ambiti territoriali regionali. In caso di emergenza che interessi il territorio di piu’ comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti .

Il dubbio sorge su come si debba o non si debba comportare il dirigente scolastico nel caso in cui sia a conoscenza di bambini non vaccinati con esplicito riferimento a chi esercita forma chiara di obiezione di coscienza e non ha volutamente fatto vaccinare il proprio figlio come atto di scelta non dovuta a ragioni sanitarie di cui all’articolo 1 comma 3 della legge 73 del 2017. Come è noto il DS è pubblico ufficiale. Ed in qualità di Pubblico ufficiale ha l’obbligo di segnalare all’autorità competente determinati atti e fatti.

Nell’ambito scolastico le fattispecie più significative di reati in danno di minori per i quali è prevista la procedibilità d’ufficio sono la “violazione di obblighi di assistenza familiare” (art. 570 c. II c.p.), l’”abuso dei mezzi di correzione” (art. 571 c.p.), i “maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli” (art. 572 c.p.), le “lesioni personali” con prognosi superiore a 20 giorni o con prognosi di durata inferiore dalla quale tuttavia derivi una malattia che metta in pericolo la vita (art. 582 c.p.), l’abbandono di persone minori o incapaci” (art. 591 c.p.). Il Dirigente scolastico, di concerto con il personale scolastico (insegnanti, collaboratori scolastici, ecc. ecc.) che ha raccolto la segnalazione o ha fatto l’osservazione del fatto di reato, deve denunciare la notizia di reato trasmettendo le informazioni di cui è in possesso direttamente alla Procura della Repubblica competente o ad organi di Polizia Giudiziaria del territorio (Polizia di Stato, Carabinieri).

In altri casi, come evidenziano le procure minorili, pur non essendo obbligatoria, la segnalazione è comunque opportuna; vi rientrano tutte quelle situazioni in cui vi è un pregiudizio, attuale o potenziale, a carico di un minore, per rimuovere il quale non sono sufficienti gli ordinari interventi del servizio sociale, apparendo necessario incidere sulla potestà dei genitori (che, evidentemente, non hanno aderito alle proposte del servizio). In tali casi, i servizi sociali o sanitari procederanno ad una segnalazione, evidenziando la necessità di un provvedimento del TM. Tale provvedimento può disporre: l’allontanamento del figlio o dei genitori o dei conviventi dalla residenza familiare; la decadenza dei genitori dalla potestà sul figlio; la dichiarazione dello stato di adottabilità del figlio; la regolamentazione della potestà divisa dei genitori; l’imposizione di prescrizioni affinché i genitori tengano una condotta positiva o si astengano da una condotta pregiudizievole o affinché i genitori e/o il figlio collaborino in attività di sostegno attuate dai servizi necessarie per la cura del minorenne.

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