Carta docente, no anche agli ATA. Consiglio di Stato

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Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo veniva impugnato l’art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015

Nonché la nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificano che la “carta elettronica del docente”, di cui ai commi 121 e seguenti dell’art. 1 della L. n. 107 del 2015, è assegnata ai soli docenti di ruolo e non anche al personale amministrativo tecnico ed ausiliario in servizio con contratto a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche. Si pronuncia il Consiglio di Stato Sez. VI, Sent., (ud. 09-05-2019) 18-06-2019, n. 4107 nei modi che ora vedremo.

Normativa

L’art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 stabilisce che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell’importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l’importo da assegnare nell’ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale, nonché le modalità per l’erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.

Non è possibile interpretare diversamente la norma

“ Gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui identificano i destinatari della misura di formazione ed aggiornamento nei soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” (art. 2 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015, e punto n. 2 della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015) sono meramente ricognitivi della citata previsione legislativa che, con formulazione chiara, così circoscrive la platea dei destinatari. Non è possibile addivenire ad una interpretazione diversa della disposizione, a meno di non cedere ad una manipolazione additiva del tutto disancorata, sia dal testo normativo, sia (come si vedrà nel prosieguo) dall’intenzione del legislatore.”

Non c’è nessuna violazione della Costituzione

Gli appellanti censurano, in via di illegittimità derivata, la violazione dei principi costituzionali non discriminazione, di ragionevolezza e di equità, di cui al combinato disposto degli artt. 3, 35, 36, 41, 51 e 97 della Costituzione, la quale dovrebbe comportare la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme citate. “Il paventato dubbio di costituzionalità è manifestamente infondato. Va rimarcato preliminarmente che la misura in commento non attribuisce un incremento stipendiale, bensì ha la diversa funzione di assicurare la formazione continua del personale docente monetizzando l’onere di autoformazione impostogli. È significativo che il relativo valore nominale, per espressa previsione normativa, non costituisce “retribuzione accessoria né reddito imponibile” (art.1, comma 121, ultimo periodo, della L. n. 107 del 2015).In termini generali, una disparità di trattamento non è invocabile se non nella misura in cui l’omogeneità delle situazioni differenziate dal legislatore sia tale da richiedere l’eguale disciplina di esse. Solo le situazioni messe a confronto sono comparabili è possibile stigmatizzare l’incoerenza della tassonomia legislativa.”

ATA e docenti sono figure disomogenee

“Sennonché, nel caso in esame, le figure lavorative messe a confronto sono del tutto disomogenee. Il personale a.t.a. – come si ricava agevolmente dalla declaratoria del contratto collettivo del comparto scuola – assolve a “funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all’attività delle istituzioni scolastiche”, ben diverse da quelle assolte dal personale docente, di talché non può fondatamente ritenersi costituzionalmente imposta l’applicabilità ai primi della normativa (in tema di formazione professionale) stabilita per i secondi. Anzi è proprio la disomogeneità delle mansioni svolte a giustificare un regime diversificato. Posto che a tutto il personale scolastico il datore di lavoro pubblico deve assicurare specifiche occasioni di formazione e crescita all’interno del piano triennale dell’offerta formativa, soltanto per il personale docente di ruolo si impone, in via aggiuntiva, la formazione “obbligatoria, permanente e strutturale” prescritta dall’art.1, comma 124, ultimo periodo, della L. n. 107 del 2015. La “carta elettronica del docente” deve, a questi fini, compensare la maggiore gravosità di questi ulteriori obblighi formativi personali, i quali sono diversi dal PTOF (in quanto destinati all’auto-iniziativa esterna alla scuola), e si giustificano in considerazione della maggiore produttività dell’investimento in formazione assicurata dalla stabilità della posizione del docente di ruolo.”

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