Cari giudici, mettete la mano sul diritto non sulla coscienza

Di Lalla
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di Vincenzo Brancatisano (*) – “Il comportamento illecito della pubblica Amministrazione ha reso la vita di una serie di lavoratori priva delle necessarie tutele quali la sicurezza del posto di lavoro, con la conseguente possibilità progettuale, la possibilità di crescere nella professionalità realizzando quel long life learning che è un diritto-dovere di ogni lavoratore, la possibilità di crescere nel corrispettivo economico mediante scatti di anzianità”.

di Vincenzo Brancatisano (*) – “Il comportamento illecito della pubblica Amministrazione ha reso la vita di una serie di lavoratori priva delle necessarie tutele quali la sicurezza del posto di lavoro, con la conseguente possibilità progettuale, la possibilità di crescere nella professionalità realizzando quel long life learning che è un diritto-dovere di ogni lavoratore, la possibilità di crescere nel corrispettivo economico mediante scatti di anzianità”.

Tutto questo non lo diciamo noi, che pure siamo persone informate sui fatti. Lo dicono i giudici, ma lo vedremo più avanti. Sfruttamento del lavoro precario nella scuola pubblica e riconoscimento giudiziario del diritto alla conversione del rapporto di lavoro e al risarcimento dei danni: non bastava la “mano sulla coscienza” che Oscar Giannino ha implorato via radio rivolgendosi ai giudici italiani affinchè non assumano per via giudiziale professori che poi dovrebbero essere pagati “con le tasse di tutti noi”.

Il ribaltamento di punti di vista cui si sta assistendo in queste ore non appanna per nulla, anzi rilancia con forza, la consapevolezza che gran parte del precariato scolastico sia abusivo e che perciò stesso debba essere non solo superato ma anche lautamente risarcito.

La recente sentenza della Corte d’appello di Perugia sembrerebbe dare torto ai precari poiché ha negato la conversione del rapporto a tempo indeterminato per due ragioni:

a) l’esistenza di una normativa “speciale” che esclude la conversione dei contatti, normativa non abrogata perche non abrogabile con le norme ordinarie;

b) l’esistenza dell’art. 97 della Costituzione secondo cui per essere assunti nella pubblica amministrazione ci vuole un concorso pubblico.

Partiamo dalla Costituzione. Ah, la Costituzione. Ci si ricorda di lei solo a giorni alterni. Ci si dimentica dell’art. 3 (uguaglianza) e dell’art. 36 (parità di retribuzione) ma ci si ricorda dell’art. 97, che impone la necessità di superare un concorso. Uno? Peccato che molti precari abbiano già superato non uno ma due o tre concorsi tra quelli programmati dalla stessa pubblica amministrazione.

E attenzione: ci si dimentica del fatto che anche per lavorare da precari serve il concorso pubblico. Ed è singolare che ci si ricordi di questa esigenza solo quando conviene. Troppo comodo, caro Giannino. Come mai ai vari Giannino e tutti gli altri liberali che vivono lavorando in giornali che vivono a loro volta di contributi statali cui attingono senza uno straccio di concorso non è mai venuto in testa di allontanare i precari dalla scuola visto che serve un concorso? Forse perché le scuole resterebbero senza insegnanti, verrebbe da rispondere, ma sarebbe una risposta troppo terra terra.

“Si tenga conto – scrive il Tribunale di Livorno in una recente sentenza (Livorno, 26.11.2010) – che ci troviamo davanti ad una continua ripetizione di contratti a termine, tutti volti a coprire carenze di personale in assenza di qualsiasi concorso o assunzione regolare, contratti che già dal documento contrattuale non contengono le adeguate spiegazioni e motivazioni. Contratti che quindi sono tutti illegittimi e va applicata una sanzione”.

Se ci trovassimo davanti un datore di lavoro privato, prosegue il giudice, non ci sarebbe dubbio sulla sanzione: consisterebbe nella conversione del contratto in un contratto a tempo indeterminato e nella conseguente sanzione economica. Siamo, invece, davanti ad un datore di lavoro pubblico, la Pubblica Amministrazione, che è sempre stata considerata immune dalla possibilità di subire la conversione del contratto, avendo l’onere di assumere per concorso ex art. 97 Costituzione. Ma “ la prima violazione a detto articolo – sentenzia il Tribunale – va ascritta proprio alla Pubblica amministrazione stessa. Reiterare una serie di contratti a tempo determinato per venti o più anni ad una serie di persone significa coprire una serie di posti per un periodo lungo una vita eludendo proprio la regola del concorso”. Detta regola “viene prontamente invocata, però, non appena i lavoratori chiedono il rispetto delle norme imperative messe a loro tutela. La stessa P.A. che la viola e la elude sistematicamente poi la invoca per evitare la conseguente sanzione. Occorre quindi valutare in primis questo aspetto e considerare il valore che proprio per la PA ha questa regola del concorso, evidentemente desueta”.

Il Tribunale di Livorno concorda con i colleghi del Tribunale di Siena (che ha recentemente convertito il rapporto di decine di precari) “che argomenta come la regola costituzionale non risulta in effetti violata, posto che l’art. 97 della Costituzione prevede espressamente la possibilità per il legislatore ordinario di derogare al principio della concorsualità (nella specie, si tratterebbe delle ipotesi disciplinate dall’art. 5, d.lgs. 2001/n. 368) e che letteralmente scrive " Deroga non necessaria, del resto, poiché l’art. 36 del d.lgs. 2001/n. 165, come modificato dal d.l. 2008/n. 112, conv. l. n. 133, prevede che anche le assunzioni a termine siano effettuate nel rispetto delle procedure di reclutamento di cui all’art. 35, in osservanza dell’art. 97 Cost., ipotesi che può realizzarsi, tra altro, anche in caso di assunzione a termine tramite mera selezione effettuata esclusivamente in base ad una valutazione del curriculum vitae e dei titoli prodotti”.

La mancata estensione al settore del lavoro pubblico della conversione legale, spiega il Tribunale di Livorno, non può trovare pertanto giustificazione, e certamente non nel caso concreto, nell’art. 97 Cost.".

Se questo non bastasse, occorre ricordare (anche a Oscar Giannino) che i giudici di Livorno hanno stabilito che “il comportamento illecito della P.A. ha reso la vita di una serie di lavoratori priva delle necessarie tutele quali la sicurezza del posto di lavoro, con la conseguente possibilità progettuale, la possibilità di crescere nella professionalità realizzando quel long life learning che è un diritto-dovere di ogni lavoratore, la possibilità di crescere nel corrispettivo economico mediante scatti di anzianità”. La sanzione quindi “deve essere anche tesa a restaurare detti lavoratori dei diritti fondamentali loro lesi e dei danni ricevuti in termini di vita lavorativa”.

E passiamo alla seconda questione. Merita una riflessione il fatto che i contratti ripetuti nel tempo invece che abusivi sarebbero cosa buona, giusta e addirittura legittima atteso che la normativa che esclude la conversione dei contatti è di natura speciale e non sarebbe stata abrogata dalle successive disposizioni che sanzionano l’abuso dei contratti a tempo determinato nel settore privato. La normativa speciale in effetti rappresenta un’eccezione alla normativa generale e prevale su di essa limitatamente agli ambiti specifici a cui fa riferimento. 

A questo proposito, ci sentiamo di convenire ancora una volta con la giurisprudenza citata del Tribunale di Livorno laddove si scrive che non è peregrina la tesi di quella dottrina “che fa giustamente rilevare come l’art. 36 D. L.gs 165/01, che salva le pubbliche amministrazioni dalla conseguenza della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato in caso di violazione di norme imperative sia precedente l’emanazione del D.Lgs 368/01 che ridisegna la disciplina del contratto a termine, potendo costituire quindi la norma sul contratto a termine norma abrogatrice implicita della precedente.

L’unica obiezione della prevalente posizione negatrice della sanzione della conversione per la PA è che la norma dell’art.36 è norma speciale, senza peraltro motivare perché lo sarebbe, visto, oltretutto, che si trova all’interno di un decreto legislativo di portata generale sul pubblico impiego, decreto il cui titolo recita "Norme generali su…", quindi non norma speciale, ma regola generale. Onere del legislatore sarebbe stato coordinare minimamente le due norme generali e successive, come onere di chi stipula un contratto a termine è scriverlo con il minimo di requisiti chiesti dalla legge, requisiti che non sono né molti né particolarmente complessi da indicare ove esistano e non vi sia frode alla legge. Adempiere a questo semplice onere è indice di correttezza giuridica. Non adempiere dimostra disprezzo della legislazione vigente e ha creato non poco contenzioso”. Dunque, precari (precari, non supplenti dell’ultima ora), si vada avanti con tenacia. (*) Autore lel libro “Una vita da supplente”

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