Cagliari, docente depennata dalle Graduatorie ad esaurimento per mancato aggiornamento è stata reinserita dal giudice del lavoro

Di Lalla
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Da Gruppo Facebook “Docenti Depennati dalle GaE per mancato aggiornamento” – Vi comunichiamo che in data 27/07/2012  è stata emessa un’importantissima ordinanza del giudice del lavoro di Cagliari, che reintegra una docente facente parte di quel gruppo che era stata esclusa dalle graduatorie ad esaurimento (III fascia) per non aver presentato domanda di aggiornamento/permanenza nel 2009.

Da Gruppo Facebook “Docenti Depennati dalle GaE per mancato aggiornamento” – Vi comunichiamo che in data 27/07/2012  è stata emessa un’importantissima ordinanza del giudice del lavoro di Cagliari, che reintegra una docente facente parte di quel gruppo che era stata esclusa dalle graduatorie ad esaurimento (III fascia) per non aver presentato domanda di aggiornamento/permanenza nel 2009.

Il ricorso è stato curato dagli avvocati Rosanna Patta e Alessandro Patta

"RICORSO D’URGENZA – ACCOGLIMENTO – SENTENZA/ORDINANZA N. 1779/2012 CONTRO MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – GRADUATORIE PERMANENTI AD ESAURIMENTO – CANCELLAZIONE E REINSERIMENTO.

L’ordinanza N. 1779/2012 poggia sull’annullamento del D.M. 42/2009 con sentenza TAR Lazio N. 27460 del 21/07/2010, proprio nella parte in cui non ha previsto l’assegnazione ai docenti interessati alla permanenza delle graduatorie ad esaurimento di un termine per esprimere consapevolmente la volontà o meno di permanervi.

Il Giudice, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, così si esprime “la cancellazione definitiva della ricorrente dalla graduatoria permanente dall’anno scolastico 2009/2010 appare dunque viziata per essere stata adottata sulla base del decreto ministeriale attualmente annullato dal TAR, a nulla rilevando il fatto che la stessa norma sia stata poi riproposta con successivo D.M. 44/2011, che, in ogni caso, è destinato a disciplinare gli effetti derivanti dalla mancata presentazione delle domande di aggiornamento relative agli anni 2011 e seguenti.

Ne consegue che la domanda di reinserimento e aggiornamento della posizione della ricorrente per le graduatorie permanenti relative agli anni 2011/2012, 2012-2013, 2013-2014 deve essere accolta, con conseguente collocazione della [ricorrente] nella posizione che le compete, dovendosi ritenere illegittimo il mancato reinserimento disposto sul presupposto della cancellazione definitiva in precedenza disposto sulla base del D.M. annullato dal TAR Lazio.

Cordiali Saluti

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