Buona Scuola è affidare educazione fisica nella scuola primaria ai docenti di A029 e A030

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La CAPDI (Confederazione delle associazioni provinciali dei diplomati Isef e dei laureati in scienze motorie) rileva che l'attuale struttura del DDL tradisce l'impianto originario del documento La Buona Scuola, perchè non potrà assicurare un insegnamento più capillare dell'educazione fisica nella scuola primaria affidato ad insegnanti specialisti.

La CAPDI (Confederazione delle associazioni provinciali dei diplomati Isef e dei laureati in scienze motorie) rileva che l'attuale struttura del DDL tradisce l'impianto originario del documento La Buona Scuola, perchè non potrà assicurare un insegnamento più capillare dell'educazione fisica nella scuola primaria affidato ad insegnanti specialisti.

La presentazione del Piano “La Buona scuola”, a settembre 2014, prevedeva infatti per l’a.s. 2015/2016, l’inserimento di un’ora di Educazione fisica a settimana, nelle classi dalla II^ alla V^ della scuola primaria, utilizzando i 5300 docenti GAE per le classi di concorso di EF. Riforma scuola. Educazione fisica e musica alla primaria: chi le insegnerà

E la successiva consultazione nazionale – afferma il CAPDI – confermava con una altissima percentuale di consensi, la proposta dell’inserimento dell’EF nella scuola primaria, insegnata da specialisti, riconoscendo un’istanza oramai improrogabile sulla necessità dei bambini di avere una formazione motoria adeguata alle loro esigenze e ponendola in linea con tutti gli Stati Europei.

Ma, rileva l'Associazione, il ddl AC 2994, nonostante all’art 2 comma 15, confermi questa volontà, successivamente con l’art 8 comma 5 dello stesso dispositivo, ne riduce fortemente l’efficacia, non consentendo di fatto di raggiungere l’obiettivo di inserire l’educazione fisica insegnata da docenti specialisti nella scuola primaria.

Il numero stimato dei docenti di EF A029 e A030 inseriti nelle GAE è infatti di 5300. Di questi una percentuale sarà assunta per il turn over (assunti su posti liberi a seguito di cessazioni), una percentuale, secondo le regole stabilite nel ddl, sarà assunta per il sostegno e un’altra per le scuola secondaria di secondo grado. La rimanenza non garantirebbe nemmeno la presenza di un docente di EF per istituto, visto che gli istituti comprensivi sono 4876 e i circoli didattici 582.

Gli insegnanti di EF chiedono la riformulazione dell’art 8 comma 5 al fine di assumere gli insegnanti GAE di questa disciplina, al netto della copertura dei posti per il turn over, prioritariamente presso i circoli didattici e gli istituti comprensivi per assicurare l’insegnamento dell’EF nella scuola primaria in qualità di specialisti.

Inoltre propone che, a domanda, possano essere utilizzati come specialisti di EF nella scuola primaria anche i docenti di scuola primaria in possesso di diploma ISEF o laurea in Scienze motorie.

Oggetto: Disegno di Legge AC 2994 – Emendamenti Educazione fisica

In considerazione che il ddl AC 2994 “Riforma del sistema nazionale di Istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” prevede:

All’art 2 comma 15: L’insegnamento della musica e dell’educazione fisica nella scuola primaria è assicurato, nel limite dell’organico disponibile, avvalendosi di docenti abilitati nelle relative classi di concorso, anche in altri gradi di istruzione, in qualità di specialisti.

All’art 8 comma 5: I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e c), possono esprimere l’ordine di preferenza tra tutti gli albi territoriali e sono assunti prioritariamente, nell’ambito degli albi indicati, sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, a partire dalla classe di concorso o dal grado di istruzione per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore.

In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all’assunzione.

Tenuto conto del fatto che la Documentazione per l’esame dei Progetti di Legge del Parlamento AC 2994 – Schede di lettura a pag 18-20 fa riferimento per quanto concerne l’insegnamento dell’EF nella scuola primaria, erroneamente, alla recente iniziativa “Sport di classe”, con l’inserimento di 2 ore settimanali di EF impartite dall’insegnante titolare della classe e l’inserimento del docente di EF in qualità di “Tutor sportivo”.

Considerato, inoltre,

che nel testo del Servizio Statistico del Miur – settembre 2014, si rileva che le classi di scuola primaria nell’anno scolastico in corso sono n.132.178
che, attualmente gli istituti comprensivi sono 4876 e i circoli didattici 582.
che nell’ambito della consultazione indetta dal Miur su il Piano “La Buona scuola” era prevista l’introduzione di un’ora settimanale di EF nella scuola primaria impartita dal docente specialista dalla classe 2^ alla Classe 5^,
che ipotizzando che i docenti specialisti di Educazione fisica prestino servizio con una cattedra come quella dei docenti di scuola primaria (22 ore settimanali + 2 di programmazione), occorrerebbero n. 4807 docenti di EF. (Uguale numero di docenti nel caso si ipotizzassero n.2 ore di EF nelle classi 4 e 5 della scuola primaria)

Si osserva che le disposizioni contenute all’art. 8 del ddl AC 2994 non consentiranno di raggiungere l’obiettivo di inserire l’educazione fisica insegnata da docenti specialisti in questo grado di scuola.

Il numero stimato dei docenti A029 e A030 inseriti nelle GAE è infatti di 5300. Di questi una percentuale sarà assunta per il turn over (assunti su posti liberi a seguito di cessazioni), una percentuale, secondo le regole stabilite nel DDL, sarà assunta per il sostegno e un’altra per la scuola secondaria di secondo grado. La rimanenza non garantirebbe nemmeno la presenza di un docente di EF per istituto, visto che gli istituti comprensivi sono 4876 e i circoli didattici 582.

Pertanto, per garantire nella scuola primaria un insegnamento qualificato da parte del Docente Specialista in Educazione Fisica si propongono i seguenti emendamenti al testo del DDL 2994:

Art. 2 comma 15.
L’insegnamento della musica e dell’educazione fisica nella scuola primaria è assicurato, nel limite dell’organico disponibile, avvalendosi di docenti abilitati nelle relative classi di concorso, anche in ruolo in altri gradi di istruzione, in qualità di specialisti.

Emendamento 1
(a seguire)
A domanda possono essere utilizzati come docenti specialisti di educazione fisica nella scuola primaria anche i docenti di scuola primaria in possesso di diploma ISEF o laurea in Scienze motorie.

Emendamento 1 Bis (alternativo al precedente o da inserire prima del precedente in un unico emendamento. NB: così formulato questo emendamento prevede un costo, in quanto aumenta l’attuale organico di diritto dei docenti di Educazione fisica del 30%; tale costo potrebbe essere compensato solo se il numero dei docenti di EF assunti in organico aggiuntivo fosse equivalente ad un terzo dell’organico attuale)
A tal fine la cattedra dei docenti di educazione fisica negli istituti comprensivi è articolata in 12 ore settimanali di servizio da prestare nelle classi di scuola secondaria di primo grado e 6 ore settimanali di servizio da prestare nelle classi della scuola primaria

Art. 8 comma 5
I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e c), possono esprimere l’ordine di preferenza tra tutti gli albi territoriali e sono assunti prioritariamente, nell’ambito degli albi indicati, sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, a partire dalla classe di concorso o dal grado di istruzione per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore.
In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all’assunzione.

Emendamento 2
Inserire nel primo capoverso dopo le parole: “tra tutti gli albi territoriali “ le parole: “e, fatta eccezione per i docenti di educazione fisica,”

Emendamento 3
(inserire dopo le parole “dando priorità al grado di istruzione superiore”)
Tale disposizione non si applica ai docenti delle classi A029 e A030 che, secondo la previsione del comma 15 dell’art.2, sono assunti prioritariamente presso i circoli didattici e gli istituti comprensivi per assicurare l’insegnamento dell’educazione fisica nella scuola primaria in qualità di specialisti.

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