Bullo sospeso per 5 giorni, genitori ricorrono al Tar. Rispettare i principi dello Statuto degli studenti. Sentenza

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Il Tar Lombardia – Milano (Sez. III, Sentenza 4 novembre 2019, n. 2300) veniva adito da uno studente della classe III di un Istituto Professionale, destinatario del provvedimento disciplinare consistente in 5 giorni di sospensione dall’attività scolastica, per avere usato frasi offensive nei confronti di un compagno.

Nel ricorso l’alunno ha asserito di essere stato oggetto di atti di bullismo da parte di due alunni, in seguito coinvolti col ricorrente stesso nella vicenda disciplinare esaminata dal Tar. I giudici, confermando la legittimità della sanzione disciplinare, in quanto conforme allo Statuto degli studenti della secondaria, ha rilevato che le affermazioni dell’alunno, smentite dalla relazione della Dirigente scolastica, non hanno trovato ulteriore riscontro, rimanendo mere dichiarazioni di parte volte a “colorare”, con elementi non verificabili, il contesto fattuale.

Il presunto atto di bullismo

Lo studente, che in seguito ha adito il Tar, era uscito piangendo dalla classe, recandosi al bagno. Al rientro, a fronte della richiesta dell’insegnante di spiegare i motivi dell’accaduto ha risposto “se lo faccia dire da loro”, indicando i compagni di classe in generale, che tuttavia non sono intervenuti. L’alunno allora ha dichiarato di essere stanco degli insulti ricevuti da altri due compagni di classe.

L’attivazione e lo svolgimento del procedimento disciplinare

 La Dirigente scolastica convocava il Consiglio di Classe in seduta disciplinare, con la presenza dei rappresentanti dei genitori e degli alunni, al fine di esaminare e valutare il comportamento di tre studenti, pure convocati insieme ai rispettivi genitori. Seguiva il consiglio straordinario: uno dei tre studenti coinvolti dichiarava di aver ricevuto a sua volta insulti e parole offensive da parte dell’alunno ricorrente, che avrebbe anche tentato di farlo cadere. Il terzo studente ha ammesso tutte le accuse a suo carico, ma ha pure sottolineato il continuo atteggiamento di istigazione da parte del ricorrente. Tutti e tre gli studenti non hanno smentito i fatti né le dichiarazioni delle persone ascoltate e hanno concordato con la ricostruzione della vicenda, ammettendo, ciascuno, le proprie colpe.

La sanzione pari a 5 giorni di sospensione

 Per l’effetto, il consiglio di classe in seduta disciplinare deliberava di comminare 5 giorni di sospensione dalle lezioni al ricorrente e 6 e 8 giorni agli altri due studenti, giornate in cui gli alunni si sarebbero dedicati allo svolgimento di attività socialmente utili. La Dirigente scolastica comunicava il provvedimento disciplinare assunto dal consiglio di classe indicando la motivazione: “ha usato parole offensive nei confronti di un compagno”. L’Organo di Garanzia, adito a seguito del ricorso presentato dai genitori del ricorrente, aveva ritenuto corretto e appropriato il provvedimento adottato dal consiglio di classe, in quanto finalizzato a far riflettere gli studenti, attraverso un’esperienza importante a livello formativo ed educativo.

La “sospensione” prevista per l’utilizzo di parole offensive

 La sezione “sanzioni disciplinari” del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto scolastico prevedeva, tra i comportamenti disciplinarmente rilevanti, la mancanza di rispetto per le persone, declinata in varie fattispecie concrete, tra le quali l’utilizzo di parole offensive nei confronti dei compagni, cui corrispondeva, quale sanzione, la sospensione dalle lezioni con possibile svolgimento di attività socialmente utili.

La ricostruzione del Tar

 Tale comportamento veniva imputato al ricorrente, come indicato nella comunicazione della Dirigente scolastica in ordine al provvedimento sanzionatorio assunto dal Consiglio di classe, a seguito di quanto emerso nella seduta del consiglio di classe disciplinare, anche per ammissione dello stesso ricorrente. Contrariamente a quanto sostenuto dallo studente nel giudizio, il Tar ha ritenuto veritieri i fatti contestati, quindi individuabile il comportamento disciplinarmente rilevante.

Lo statuto degli studenti della secondaria

 Per il Tar il procedimento condotto è stato conforme alla disciplina di cui all’art. 4 del DPR n. 249/1998 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), dove al comma III stabilisce che “Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni”: nel consiglio di classe straordinario, tutti gli alunni coinvolti nella vicenda, compreso il ricorrente, avevano avuto la possibilità di esporre le loro ragioni, peraltro non smentendo i fatti contestati, concordando sulla ricostruzione della vicenda e ammettendo le loro colpe. I giudici hanno inoltre rilevato che l’art. 4 dello Statuto ruota intorno ai principi:

  • della personalità della responsabilità disciplinare e del diritto di difesa (comma III),
  • di proporzionalità della sanzione (comma IV),
  • della finalità educativa della sanzione, volta al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica (comma II).

Il rispetto delle garanzie

 Nel rigettare le doglianze sollevate dallo studente, il Tar ha rilevato che, nella vicenda esaminata:

  • è stato garantito che l’alunno esponesse le proprie ragioni, una volta emersa anche una sua correità nelle dinamiche relazionali con gli altri due compagni,
  • è stata comminata una sanzione che è stata attuata con lo svolgimento di attività socialmente utili, presso una Onlus convenzionata con la Scuola,
  • è stato rispettato il principio di proporzionalità, tenuto conto della maggiore gravità della sanzione comminata agli altri due studenti.

https://www.orizzontescuolaformazione.it/prodotto/bullismo-e-cyberbullismo/

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