Bullismo, cosa deve fare un docente quando assiste ad una violenza?

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Bullismo, un fenomeno in aumento che spesso si consuma tra le mura della scuola. Cosa deve fare un docente che assiste ad un episodio di violenza in quanto pubblico ufficiale e per tutelare la propria persona?

La scuola è lo specchio della società, si racconta, si narra. E lo specchio attuale riflette una società cattiva.

Quando il docente entra in classe, è solo. Solo in balia di quasi una trentina di studenti. Si è sempre discusso del rapporto ideale studenti e docenti, che va rivisto per legge, e quello ideale sarebbe non superiore ai 15 circa.

Come quando si realizza l’uscita didattica. Si ha l’accompagnatore per ogni 15 studenti. Docenti senza più alcuna autorità, senza più autorevolezza, e qualsiasi cosa facciano può essere sbagliata.

Se rimproveri uno studente rischi di prenderti un cazzotto in faccia, se non lo rimproveri, rischi di subire ugualmente delle conseguenze.

Non si è arrivati ancora all’estremo di quanto accade nei pronto soccorso.

Dove ci saranno dei presidi militari o di polizia volti a tutelare l’integrità psicofisica degli operatori sanitari, ma se continuiamo di questo passo, poco ci manca.

Detto ciò, vediamo come dovrebbe comportarsi un docente nel caso di comportamento assunto da uno studente che possa rientrare nell’ambito della definizione di bullismo, bullismo che ha varie cause, razziste, omofobiche, di semplice prevaricazione

Quando si ha Bullismo

Può esserci utile , a tal proposito, quanto esplicato chiaramente, sul sito dei Carabinieri:

Un comportamento bullo è un tipo di azione che mira deliberatamente a far del male o a danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura per settimane, mesi, persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime. Alla base della maggior parte dei comportamenti sopraffattori c’è un abuso di potere e un desiderio di intimidire e dominare” (Sharp e Smith, 1995). Al di là delle singole forme di prepotenza, il bullismo può essere descritto secondo le seguenti caratteristiche generali:

  • l’intenzionalità: il bullo agisce deliberatamente con l’intenzione di offendere, danneggiare o far del male ad un’altra persona;
  • la durata nel tempo: sebbene anche un singolo comportamento possa essere considerato una forma di bullismo, di solito si tratta di atti ripetuti nel tempo e con una certa frequenza;
  • la disuguaglianza tra bullo e vittima: il bullo è quasi sempre più forte della media dei suoi coetanei, al contrario, la vittima è più debole dei suoi pari; il bullo di solito è più grande di età rispetto alla vittima; il bullo quasi sempre è maschio mentre la vittima può essere indifferentemente maschio o femmina. “Ciò significa che esiste una disuguaglianza di forza e di potere, per cui uno dei due sempre prevarica e l’altro sempre subisce, senza riuscire a difendersi” (Il fenomeno del bullismo: conoscerlo e prevenirlo, Telefono Azzurro).
  • la mancanza di sostegno: la vittima si sente isolata ed esposta, spesso ha molta paura di riferire gli episodi di bullismo perché teme rappresaglie e vendette;
  • il danno per l’autostima della vittima che si mantiene nel tempo e induce il soggetto ad un considerevole disinvestimento dalla scuola e ad un progressivo isolamento. Nei casi più gravi si possono avere anche conseguenze nel medio e lungo termine come l’abbandono scolastico e lo sviluppo di patologie legate alla sfera psichica.

Le manifestazioni di prevaricazione si distinguono in dirette o indirette, quelle dirette possono essere fisiche e verbali.

Il bullismo diretto fisico si manifesta in molti modi, per esempio nel picchiare, prendere a calci e a pugni, spingere e appropriarsi degli oggetti degli altri o rovinarli.

Il bullismo diretto verbale implica azioni come minacciare, insultare, offendere, esprimere pensieri razzisti, estorcere denaro e beni materiali.

Il bullismo indiretto è meno evidente e più difficile da individuare ma altrettanto dannoso per la vittima. Si tratta di episodi che mirano deliberatamente all’esclusione dal gruppo dei coetanei, all’isolamento e alla diffusione di pettegolezzi e calunnie sul conto della vittima.

Ma non tutte le forme di aggressività possono essere riconducibili alla categoria del bullismo.

Per esempio, ci sono atti particolarmente gravi che devono essere considerati dei veri e propri reati, come attaccare un coetaneo con un coltello o con altri mezzi, procurare ferite fisiche gravi e compiere molestie o abusi sessuali o mettere in atto altre condotte antisociali. Ancora, i giochi turbolenti o le lotte tra coetanei, particolarmente diffusi soprattutto tra i maschi, non possono essere considerati forme di bullismo in quanto implicano una relazione di equivalenza di forza in cui i soggetti coinvolti giocano alternativamente ruoli di prevaricatore/prevaricato.

E si segnalano anche le linee guida del MIUR reperibili a questo link   in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e cyber bullismo che è la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio del bullismo.

Il docente è pubblico ufficiale

L’insegnante di scuola riveste la qualifica di pubblico ufficiale in quanto l’esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come oltraggio a pubblico ufficiale e non come ingiurie le offese pronunciate all’interno dell’edificio scolastico dal genitore di un alunno nei confronti di un docente di scuola media). (Annulla senza rinvio, Giud.pace Cecina, 19/04/2012). Cass. pen. Sez. V, 12/02/2014, n. 15367 (rv. 262765)

Ciò oltre che comportare degli onori anche degli oneri. I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l’obbligo di denunciare all’autorità giudiziaria o ad un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire, la notizia di ogni reato procedibile d’ufficio di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio (art. 331 cod. proc. pen.). La denuncia e il referto rappresentano un preciso obbligo di legge e la loro omissione costituisce reato (artt. 361, 362, 365 cod. pen.). Essi devono essere fatti anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito (art. 331 cod. proc. pen.).

Adozione protocolli nella scuola

E’ di fondamentale importanza che il docente non venga lasciato solo nell’ambito della repressione della condotta di bullismo, quando questa si consuma in classe, a scuola, nel corso in cui la stessa o lo stesso ha in affidamento il minore. Stante il fatto che grave sulla scuola ed il docente l’obbligo di vigilanza e custodia degli alunni.

La scuola deve dotarsi di protocolli che possano illustrare quale siano i passi da compiere non solo nell’ambito necessario e fondamentale delle azioni di prevenzione e contrasto, ma anche quando l’atto di bullismo si consuma a scuola. Delle buone prassi regolamentari che andrebbero portate a conoscenza di tutta la comunità scolastica e condivise con la stessa.

Effettuare una Relazione e annotare sul registro di classe quanto accaduto

Quando l’atto si realizza il docente è tenuto certamente ad effettuare una relazione, sull’accaduto, da far pervenire alla dirigenza scolastica. Oltre che annotare sul registro di classe quanto accaduto. In base alla gravità della condotta, sarà poi l’Istituzione scolastica a valutare i provvedimenti sanzionatori da adottare nei confronti dello studente, cercando di coinvolgere, ovviamente, anche la famiglia dello stesso.

E’ importante non perdere tempo. Perchè la memoria, con il passare dei giorni, può difettare, ed a volte sono i dettagli a fare la differenza. Oltre al fatto che è di fondamentale importanza attivarsi nell’immediatezza per non lasciare impunita la condotta e fornire la giusta e repentina tutela alla vittima.

Sanzionare immediatamente l’episodio di bullismo.

Ad esempio, il vademecum realizzato dall’UST di Milano e condiviso dal sito della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Milano evidenzia che “gli episodi di bullismo accertati devono essere subito sanzionati, privilegiando il ricorso a sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica, anche in conformità con quanto indicato nella direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n. 16 del 5 febbraio 2007 e nello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria– d.P.R. 21 novembre 2007 n.235 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 24 giugno 1998 n. 249”(Testo in vigore dal 2 gennaio 2008).

Le competenze in materia disciplinare, se il comportamento trasgressivo è previsto dal regolamento disciplinare d’Istituto, redatto in conformità alle norme sopraindicate, spettano al Consiglio di classe.”

Il ruolo e i compiti dell’Autorità Giudiziaria: Procura Minorile, Tribunale Minorenni

Anche per questo aspetto, si riporta, quanto segnalato nel vademecum realizzato dall’UST di Milano e condiviso dal sito della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Milano. Soggetti obbligati alla denuncia sono i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio. Vi rientrano, pertanto, anche gli operatori scolastici, sia il personale docente che quello amministrativo.

Come presentare la denuncia
“La denuncia di un reato va fatta per iscritto, nel modo più accurato possibile, e deve essere indirizzata alla Procura della Repubblica competente: alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo dove è avvenuto il reato, se indiziato del reato è un maggiorenne; alla Procura della Repubblica per i minorenni se indiziato è un minore. Essa può essere presentata, più semplicemente, anche ad un ufficiale di polizia giudiziaria (carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili urbani, ecc.). Nei casi di reati perseguibili d’ufficio, gli operatori scolastici hanno l’obbligo di effettuare la denuncia all’autorità giudiziaria (o, più semplicemente, come detto, agli organi di Polizia territorialmente competenti).

Esempi di reati perseguibili d’ufficio: furto aggravato; rapina; estorsione; violenza privata; violenza sessuale; atti sessuali compiuti con persona di età inferiore a dieci anni; minacce gravi; danneggiamento aggravato.” Si segnala, nel vademecum, correttamente, che “ la valutazione sul merito (e, quindi, sulla gravità o meno del fatto) compete all’autorità giudiziaria; l’obbligo di denuncia, in fondo, non è che un aspetto, un portato del “principio di legalità” che va non solo declamato a parole ma testimoniato nei fatti, soprattutto agli occhi degli studenti e delle loro famiglie, proprio come valore e riferimento educativo.”

Segnalazione alla Procura

“La scuola può segnalare anche direttamente alla Procura per i Minorenni la situazione del minorenne che, con suoi comportamenti gravi, manifesti una “irregolarità della condotta e del carattere”, cioè un disadattamento sociale che faccia temere la caduta nella devianza vera e propria.

Si ritiene tuttavia che tale passo debba avvenire come ultima ratio, dopo che siano falliti i tentativi di recupero che la scuola dovrebbe attivare, prioritariamente, informando direttamente e coinvolgendo la famiglia e il servizio sociale competente per il luogo di residenza del ragazzo.

La segnalazione alla Procura dovrebbe, invece, avvenire solo dopo che questa prima fase di intervento è fallita, ed è preferibile, in tal caso, che la segnalazione venga trasmessa congiuntamente dal servizio e dalla scuola, e ciò sia per fare in modo che alla Procura pervenga fin dall’inizio un quadro abbastanza completo di informazioni sulla situazione complessiva del ragazzo e del nucleo familiare, e anche per evitare che la scuola venga poi vissuta dalla famiglia come persecutoria o ostile, fatto che potrebbe poi compromettere eventuali interventi di recupero , e creare un clima di diffidenza reciproca tra le varie componenti della vita scolastica La Procura per i Minorenni, se ravvisa nella segnalazione gli elementi per chiedere l’apertura di un procedimento rieducativo, propone ricorso al Tribunale per i Minorenni.”

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