Bonus merito, è il tempo. Cosa potrebbe cambiare: risorse disponibili sia per insegnanti che ATA

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La Legge n. 160 del dicembre 2019, più nota come Legge di Bilancio 2020, ha introdotto una importante modifica riguardante le modalità di utilizzo delle risorse destinate al merito dei docenti.

Bonus merito docenti, di che si tratta, quando è stato istituito

Il bonus merito docenti 2020 esiste ormai da cinque anni, e cioè da quando è stato istituito con la Legge 107, al comma 126:
“Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un apposito fondo, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti”.

È previsto un contributo da parte dello Stato a favore delle istituzioni scolastiche di circa 200 milioni di euro annui; ciò anche per il corrente anno.

Il bonus merito nasce con l’intento di valorizzare e premiare i docenti che più si sono adoperati e distinti per la loro professionalità nelle attività di insegnamento e/o funzionali all’insegnamento, per il bene della comunità scolastica.

Comitato di valutazione stabilisce i criteri di attribuzione del bonus (ante Legge Bilancio 2020)

Spetta al comitato di valutazione stabilire i criteri per l’assegnazione del bonus premiale; tali criteri devono essere individuati sulla base di quanto previsto nelle lettere a), b), e c), punto 3, del comma 129 della legge 107/15:
• qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché’ del successo formativo e scolastico degli studenti;
• risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché’ della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
• delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

Criteri determinazione compensi del bonus merito docenti

I criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale (bonus docenti), ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015, sono oggetto di contrattazione integrativa di istituto (dunque a livello di singola istituzione scolastica).

Quindi, ad esempio, in sede di negoziato, il dirigente scolastico e i sindacati, possono concordare un valore economico minimo o massimo per il premio individuale, la differenziazione minima tra le somme distribuite, la percentuale dei beneficiari.

Procedura di attribuzione del bonus prima della Legge di Bilancio 2020

Il dirigente scolastico verso la fine dell’anno scolastico per iniziare la procedura di attribuzione del bonus premiale, attua una determina dirigenziale che pubblica on line all’albo. In tale documento il DS avrà cura di:
• fare riferimento ai criteri di attribuzione del bonus deliberati dal Comitato di Valutazione;
• fare riferimento ai criteri per l’ammontare dei compensi, concordati in sede di contrattazione d’istituto;
• stabilire modalità di presentazione delle candidature,
• stabilire con quale modalità avverrà la valutazione delle candidature;
• stabilire i passaggi formali che condurranno all’esito della procedura;
• stabilire modalità di pubblicità degli esiti;
• nominarsi responsabile unico del procedimento.

Successivamente, una volta presentate tutte le candidature, il Ds valuterà e con decreto apposito individuerà i docenti destinatari del bonus di merito.

Per ogni docente beneficiario è emessa comunicazione individuale di assegnazione del bonus premiale. Il tutto da pubblicare sempre ai sensi del llgs 33/2013 presso la sezione amministrazione trasparente, riportando l’ammontare delle cifra generale del bonus e la cifra parziale attribuita ai singoli docenti suddivisi per fasce, graduatoria etc.

Le novità previste dal  2019/20: risorse bonus oggetto di contrattazione e destinate a tutto il personale scolastico

Inizialmente i docenti precari, assunti con contratto a tempo determinato, erano esclusi da tale premialità. A seguito dell’ intesa tra OO.SS. e Aran del 25 giugno 2018 oltre i docenti di ruolo anche i supplenti hanno potuto aspirare al bonus merito.

Quanto siglato per via contrattuale, è stato, finalmente, disposto anche dal recente D.L.126/2019 convertito nella legge 159/2019 ove, nelle disposizioni contabili viene modificato il comma 128 prevedendo, esplicitamente, anche il personale non di ruolo con supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Riguardo a quanto accennato all’inizio, la novità più importante è quella contenuta nella Legge di Bilancio 2020 che prevede: “Le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”.

Quindi il fondo per il bonus merito confluisce nel FMOF – fondo per il miglioramento dell’offerta formativa – e di conseguenza nel FIS, fondo di istituto; quest’ultimo è un sottoinsieme del FMOF.

Non si parla più di soli docenti e di valorizzazione del merito ma di risorse oggetto di contrattazione integrativa, come d’altronde l’intero ammontare del FIS, e destinate a tutto il personale scolastico, docenti e ATA anche per retribuire  altre attività non più legate necessariamente all’insegnamento.

Legge di bilancio e contrattazione delle risorse bonus: riguardano il 2019/20 o l’anno prossimo 2020/21?

La questione è controversa; la legge di bilancio 2020 è in vigore dal primo gennaio corrente anno; ma è anche vero che le contrattazioni di istituto, hanno il loro avvio il 15 settembre di ogni anno per concludersi entro il 30 novembre: tale termine, a sua volta, non è perentorio in quanto lo stesso CCNL prevede la possibilità di estensione di 60 o 90 giorni nei casi in cui non si raggiunga l’accordo su singole materie.

I contratti integrativi di Istituto hanno durata triennale; il CCNL 2016/18 all’art. 7 comma 3, prevede la possibilità di rivedere i criteri di distribuzione delle risorse con cadenza annuale.

Pertanto, anche se alcuni contratti sono stati già sottoscritti disciplinando il riparto del bonus per l’anno scolastico 2019/20, è possibile, non obbligatorio, cambiare la destinazione delle somme; deve però essere presente all’interno del contratto di Istituto una clausola di salvaguardia che prevede la riapertura della contrattazione, consentendo, la ridefinizione della destinazione delle somme a disposizione senza vincolo di destinazione.

Per quanto riguarda invece l’avvio dell’anno scolastico 2020/21, anche in caso di contratto integrativo di istituto firmato, dato che ha durata triennale, sarà necessario ed obbligatorio, come previsto dal CCNL e accennato poc’anzi, rivedere i criteri di distribuzione delle risorse, dando attuazione a quanto previsto e regolato dalla Legge di Bilancio 2020.

Parere Pubblica Funzione mai arrivato

Nei primi mesi dell’anno svariati incontri furono realizzati tra i Sindacati e il M.I. in merito a chiarimenti sull’applicazione della nuova disposizione normativa riguardante la distribuzione delle risorse senza ulteriore vincolo di destinazione e se essa fosse dovuta entrare in vigore già dall’anno 2019/20, con conseguenti ed auspicabili istruzioni operative per tutte quelle istituzioni scolastiche con i contratti integrativi già sottoscritti e firmati; a tal proposito il Ministero, data la questione non di immediata risoluzione, chiese un parere alla Funzione Pubblica che ad oggi non è ancora arrivato.

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