Bonus merito, accesso agli atti: tribunale nega nomi dei vincitori

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Ancora una sentenza negativa nei confronti di un’associazione sindacale che chiedeva l’accesso ai nomi dei docenti meritevoli ce ricevono il bonus merito.

I fatti

Una realtà associativa sindacale proponeva istanza di accesso agli atti che aveva ad oggetto l’acquisizione degli atti relativi all’attribuzione del bonus merito/valorizzazione a.s. 2015/2016 ed il prospetto analitico dei conseguenti compensi erogati al personale docente dell’istituto statale D.S. di Castelfranco Veneto, il provvedimento di diniego adottato dal dirigente scolastico si fondava su ragioni di “tutela dei diritti relativi alla privacy dei singoli operatori della scuola “.

In sede di appello l’associazione originaria ricorrente censurava i passaggi motivazionali della sentenza del Tar per il Veneto, che non accoglieva il suo ricorso avverso il diniego della scuola, deducendo in specie la violazione delle norme del c.c.n.l., nonché l’errata applicazione delle disposizioni sopra richiamate, ribadendo la necessità della cognizione completa dei dati richiesti, estesi al nominativo del singolo docente completo di incarico e di compenso;

La sentenza

Il Consiglio di Stato Sez. VI, Sent., (ud. 30-11-2017) 19-01-2018, n. 356, uniformandosi ad altri precedenti, così si pronunciava:

  • “considerato che, rispetto al merito della domanda e delle argomentazioni esposte dal Tar a sostegno del diniego, l’art. 20 del D.Lgs. n. 33 del 2013 statuisce, in termini di principio in ordine agli obblighi di pubblicazione- e quindi in termini di generale accessibilità- che “le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti“;- rilevato che nel caso in esame l’istanza di accesso risulta formulata da un’associazione sindacale del settore a fronte della quale si pone la questione della verifica di uno specifico interesse ulteriore;- considerato che nella presente fattispecie, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, le organizzazioni sindacali nella loro domanda di accesso non hanno indicato né altrimenti motivato le specifiche ragioni che renderebbero necessaria la conoscenza dell’ammontare erogato a ciascun docente;
  • atteso che in tale contesto non è invocabile ex officio la generale attività di tutela svolta dalle associazioni stesse, anche in considerazione del fatto che, rispetto all’attribuzione dei premi in questione, potrebbe sorgere un evidente controinteresse fra soggetti iscritti alla medesima organizzazione sindacale (sul punto cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 9 agosto 2017, n. 3972);
  • rilevato che da ciò ne consegue il sorgere, in capo all’associazione istante, di un onere di specificazione degli interessi perseguiti (anche in connessione con la ipotizzabile proponibilità di un’azione a tutela della stessa libertà dell’azione sindacale in dipendenza di effetti distorsivi nell’applicazione dei criteri di attribuzione dei “bonus”), nonché dei soggetti – aderenti alla propria associazione o meno-, rispetto alla quale assume ulteriore rilievo dirimente, in termini di infondatezza della pretesa così come avanzata nel caso in esame, il limite generale dell’inammissibilità dell’accesso in caso di istanze che, come nel caso de quo, risultano preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni;
  • considerato che, in definitiva, l’interesse qualificato prospettabile nella specie risulta solo trasparire sullo sfondo di un’azione proposta, allo stato, in termini non coerenti rispetto al quadro normativo come sopra ricostruito;
  • atteso che una sufficiente specificazione dell’interesse all’accesso esteso alle informazioni richieste con l’istanza in esame neppure può ricavarsi in astratto dalla disciplina del c.c.n.l. di settore;
  • rilevato che, a quest’ultimo riguardo, l’art. 6, comma 2, in questione, se per un verso al punto o) invocato non prevede espressamente – a differenza del precedente punto n) – che le informazioni includano i nominativi del personale, per un altro verso in ambedue le disposizioni non si prevede comunque un’informazione che abbini i nominativi del personale agli importi percepiti;
  • considerato che, d’altronde, in assenza di una specificazione dell’istanza nei termini predetti l’opzione ermeneutica del tenore del c.c.n.l. appena richiamato, così come fatta propria dal Giudice di prime cure, risulta coerente con il principio generale dettato dall’art. 20 D.Lgs. n. 33 del 2013.;
  • ritenuto che pertanto l’appello debba essere respinto;
  • atteso che, a fronte della natura degli interessi coinvolti, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del secondo grado di lite.”

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