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Bonus di 10 punti: si perde dopo mobilità volontaria

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Il docente soddisfatto nella mobilità volontaria perde il bonus di 10 punti  precedentemente maturato. Non si perde se non si ottiene il movimento richiesto

Una lettrice ci scrive:

“Sono un’insegnante di scuola primaria e intendo chiedere per il prossimo a.s. il passaggio di ruolo per la scuola secondaria. Considerato che negli anni previsti ho accumulato i punti relativi al bonus, permanendo nella stessa scuola del Comune X e non  avendo prodotto domanda di mobilità per un triennio,  ma nel 2007 ho chiesto ed ottenuto il trasferimento in un’altra scuola dello stesso Comune X,  chiedo se ho perso il diritto a questo bonus o ,  trattandosi di trasferimento ottenuto in ambito comunale,  e non in ambito provinciale,  ho comunque mantenuto tale punteggio.”

Nella valutazione del punteggio per la mobilità si tiene conto di tutte le voci presenti nelle tabelle di valutazione allegate al CCNI, la Tabella A per il trasferimento e la Tabella B per la mobilità professionale.

In ambedue le tabelle è prevista, nella lettera D),  la valutazione una tantum del bonus di 10 punti alle condizioni di seguito indicate:

D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di 10 punti

Bonus 10 punti: quando si valuta

Il punteggio aggiuntivo di 10 punti spetta ai docenti che hanno maturato un triennio continuativo nella stessa scuola, nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l’anno scolastico 2000-2001 e quelle per l’anno scolastico 2007-2008, senza aver presentato domanda di mobilità volontaria o, avendola presentata, l’hanno revocata entro i termini previsti dalla normativa.

Le condizioni che danno diritto a questo punteggio si sono concretizzate, quindi, se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l’anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia

Con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è concluso, quindi,  il periodo utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio e successivamente all’anno scolastico indicato non è stato più possibile maturare il bonus di 10 punti.

Il diritto all’attribuzione del punteggio, come chiarisce la nota 5ter) della tabella di valutazione, deve essere attestato con apposita dichiarazione personale, nella quale si elencano gli anni in cui non si è presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale alle condizioni previste nelle Tabelle di valutazione allegate al CCNI

Quando si perde

Questo  punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.

In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche nella provincia, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.

Conclusioni

La nostra lettrice ha, quindi, perso il bonus di 10 punti maturato, in quanto ha ottenuto il trasferimento volontario nell’anno scolastico 2007/08.

Non ha nessuna influenza il fatto che il trasferimento sia stato nello stesso comune di titolarità, in quanto la normativa non prevede distinzioni tra mobilità comunale o provinciale

 Tutto sulla Mobilità 2019

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