Bonus bebè, DSU per inoltrare domanda. Cosa fare in caso di sospensione dell’assegno

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L’Inps, con messaggio n. 4569 del 6 dicembre 2018, ha fornito indicazioni in merito al termine ultimo per il rinnovo dell’ISEE 2018, ai fini dell’erogazione delle mensilità dell’assegno di natalità, riferite all’anno 2018.

Assegno di natalità

L’Inps gestisce l’assegno di natalità, di cui alla legge n. 190/2014 (il cosiddetto bonus bebè), e provvede al pagamento delle singole mensilità in favore degli aventi diritto.

La legge n. 205/2017 ha poi riconosciuto il succitato beneficio anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino al compimento del primo anno di età, ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione.

Richiesta assegno

Per richiedere l’assegno è necessario presentare dapprima la dichiarazione sostitutiva unica (DSU), dalla quale risultino nel nucleo familiare anche i dati del figlio nato, adottato, o in affido preadottivo, per il quale si richiede il beneficio.

Rinnovo DSU

La DSU ha validità sino al 15 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si presenta la domanda per l’assegno di natalità.

La DSU, sebbene la domanda si presenti soltanto alla nascita o adozione del figlio, va rinnovata ogni anno  ai fini della verifica annuale dell’ISEE, per ciascun anno di spettanza del beneficio.

Sospensione assegno

Da una verifica effettuata, comuinca l’Inps, risulta che molti beneficiari, che hanno presentato domanda di assegno per gli anni 2015, 2016 e 2017, non hanno ancora provveduto a rinnovare la DSU, necessaria al rilascio dell’ISEE per l’anno 2018. Per tale motivo, l’Istituto ha sospeso l’erogazione dell’assegno per l’anno i corso.

Gli interessati, fermo restando il possesso dei requisiti, devono pertanto presentare la DSU per l’anno in corso entro e non oltre il 31/12/2018. Tale adempimento è necessario ai fini dell’ISEE minorenni 2018.

L’Istituto sottolinea che la mancata presentazione della DSU, entro il 31 dicembre 2018, determinerà non solo la perdita delle mensilità per l’anno 2018, ma anche la decadenza della domanda di assegno presentata nell’anno 2017 (e in alcuni casi nel 2016 o 2015).

Decadenza e nuova domanda nel 2019

Nel caso suddetto, ossia di decadenza, l’interessato che abbia presentato l’istanza nel 2017 o nel 2016, fermo restando il perdurare dei requisiti, può presentare una nuova domanda di assegno nel 2019 per il periodo residuo con decorrenza dalla data di presentazione della domanda. Non è, pertanto, possibile recuperare le mensilità dell’anno 2018.

Di seguito alcuni esempi, come riportati nel messaggio dell’Inps:

Nascita del figlio avvenuta a maggio 2017. Si ipotizza che l’utente abbia presentato la DSU a giugno 2017 e la domanda di assegno a luglio 2017 (la DSU presentata a giugno è valida se nel nucleo è presente il figlio per il quale è richiesto l’assegno; diversamente, la DSU va nuovamente presentata). L’utente, in presenza di tutti i requisiti di legge, percepisce l’assegno fino a dicembre 2017.

L’utente non ha ancora presentato la DSU per il 2018 e quindi l’Istituto ha sospeso l’erogazione delle mensilità di assegno relative all’anno 2018. Sulla base di quanto sopra specificato si possono verificare i seguenti due casi:

  • l’utente presenta la DSU entro il 31 dicembre 2018: la domanda sospesa viene riattivata e quindi riprende l’erogazione dell’assegno dal mese successivo alla presentazione della DSU, con pagamento anche delle mensilità 2018 arretrate. La DSU presentata entro dicembre 2018 ha validità fino al 15 gennaio 2019 e consente l’erogazione dell’assegno per le mensilità dell’anno 2018;
  • l’utente non presenta la DSU entro il 31 dicembre 2018: la domanda di assegno presentata nel 2017 decade e le mensilità dell’anno 2018 non possono più essere corrisposte. In questo caso l’utente potrà presentare una nuova domanda nell’anno 2019; tale nuova domanda consentirà, in presenza dei requisiti di legge, il pagamento dell’assegno nell’anno 2019, a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa, ma non consentirà comunque il recupero delle mensilità dell’anno 2018.

Alla luce di quanto detto sopra, coloro i quali hanno diritto all’assegno nel 2019, compresi quelli che hanno presentato o presenteranno la DSU entro il 31 dicembre 2018, sono invitati a presentare una nuova DSU dal 1° gennaio 2019, al fine di permettere all’Istituto di previdenza la verifica della permanenza dei requisiti di legge e, conseguentemente, garantire la puntuale erogazione dell’assegno per l’anno 2019.

Messaggio Inps

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