Bonus 500 euro può essere speso fino al 31 agosto. Le scuole non possono obbligare a rendicontare prima

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La legge n. 107/2015, com'è noto,  ha reso la formazione dei docenti strutturale, permanente e obbligatoria. Il comma 121 della medesima legge ha istituito la cosiddetta carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, nella quale saranno accredidati  500 euro annui proprio per sostenere la citata formazione/aggiornamento.

La legge n. 107/2015, com'è noto,  ha reso la formazione dei docenti strutturale, permanente e obbligatoria. Il comma 121 della medesima legge ha istituito la cosiddetta carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, nella quale saranno accredidati  500 euro annui proprio per sostenere la citata formazione/aggiornamento.

Per l'a.s. 2015/16, considerato il ristretto lasso di tempo tra approvazione della legge n, 107/15 e l'avvio dell'anno scolastico, la somma di 500 euro è stata accredita direttamente sui conti correnti dei docenti, mentre la carta dovrebbe essere operativa dal prossimo anno scolastico.

Il decreto attuativo della suddetta novità, introdotta con la legge di Riforma,  pubblicato il 23 settembre 2015, predispone all'articolo 3 che le 500 euro sono utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto.

Nessun dubbio interpretativo: il docente può utilizzare la somma sino al 31 agosto, entro cui deve rendicontare quanto speso.

Apprendiamo, purtroppo, che in alcune istituzioni scolastiche si sta andando oltre la normativa, in quanto hanno richiesto ai docenti di rendicontare entro il 30 giugno, quindi prima del 31/08,come dettato dalla normativa di riferimento.

Certo, se un docente ha già speso la somma e vuole rendicontare prima del 31/08, può farlo tranquillamente; ciò che invece non si può chiedere perentoriamente è la rendicontazione prima della data prevista dalla legge.

Ripetiamo: le scuole non possono obbligare i docenti a rendicontare prima del 31 agosto.

Per le modalità di rendicontazione (riguardo alle quali non sono ancora pervenute indicazioni mnisteriali e, ormai, sembra inverosimile che le emanino) clicca qui

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