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Bonus 10 punti nella domanda di trasferimento: quando si può valutare

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Il bonus di 10 punti è possibile valutarlo nella mobilità in presenza di precisi requisiti. Vediamo quali

Una lettrice ci scrive:

Sono entrata in ruolo nell’a.s. 2012-2013 e tutt’ora in servizio presso la stessa istituzione scolastica. Ho presentato per 4 anni, fino allo scorso, domanda di mobilità interprovinciale, ma con esito sfavorevole. Ho diritto ai 10 punti aggiuntivi?

Il punteggio spettante per il trasferimento viene calcolato sulla base delle voci inserite nella tabella di valutazione allegata al CCNI

Nel calcolo del punteggio è possibile valutare un punteggio una tantum di 10 punti, come indicato nella Tabella A sezione A1) lettera D) e come analizzato nel dettaglio nel nostro articolo

Bonus 10 punti: a chi spetta?

Si tratta di un punteggio aggiuntivo che spetta ai docenti che , per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non hanno  presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’hanno revocata nei termini previsti.

Conclusioni

Ai fini della maturazione di questo punteggio  è utile, quindi, un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l’anno scolastico 2000/01 e quelle per l’anno scolastico 2007-2008.

Con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/08 si è, infatti, concluso il periodo utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.

La nostra lettrice, quindi, in ruolo dall’a.s.2012/13 non ha potuto maturare il diritto al bonus di 10 punti, in quanto la possibilità di acquisire tale punteggio non c’era più da diversi anni scolastici, precisamente, come sottolineato sopra, dal 2007/08

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