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Bollo auto con legge 104 art. 3 comma 3, non dovuto

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Esenzione bollo auto con legge 104 art. 3 comma 3, non è sempre possibile, analizziamo i casi possibile e i requisiti richiesti in base al verbale.

Buongiorno, ho la legge art. 3 comma 3, posso avere l’esenzione del bollo auto? Per quali auto si può avere, devo essere particolari?

 

Per poter ottenere l’esenzione bollo auto, il verbale della legge 104 art. 3 comma 3, che denota la gravità della patologia, deve riportare una dicitura particolare. Con precisione,  l’articolo n.5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, il cosiddetto decreto “Semplifica Italia”, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, prevede che i verbali rilasciati dalle commissioni mediche di invalidità civile, handicap, cecità, sordità, disabilità “riportino anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2, articolo 381, decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità”.

Quindi, per poter fare richiesta dell’esenzione del bollo auto, lei deve controllare se il verbale riporta: “l’interessato possiede i requisiti tra quelli dell’art. 4 DL 9 febbraio 2012 n. 5″ .  Con questa dicitura potrà accedere a tutte le agevolazioni fiscali settore auto, previste per i disabili.

Autoveicoli soggetti alle agevolazioni disabili

Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite, a seconda dei casi, ai seguenti veicoli:

Autovetture: Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

Autoveicoli per il trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

Autoveicoli specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

Autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente;

Motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria;

Motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente;

Motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.

Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar”, che possono essere condotte senza patente.

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