Bocciatura: è una valutazione non una punizione

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Con la sentenza 4473 del 2015 il Tar del Lazio ribadisce che la bocciatura non è una punizione ma una constatazione del fatto che lo studente non possiede la giusta preparazione per la classe successiva.

Con la sentenza 4473 del 2015 il Tar del Lazio ribadisce che la bocciatura non è una punizione ma una constatazione del fatto che lo studente non possiede la giusta preparazione per la classe successiva.

La sentenza rigetta il ricorso di una madre che a seguito della mancata promozione della figlia in quarta classe nei confronti di un istituto superiore.

La ragazza era stata bocciata per aver riportato 3 gravi insufficienze  a giungo e per non averle, poi recuperate a settembre. La ragazza aveva riportato le insufficienze dopo essersi assentata da scuola per una forma abbastanza grave di anoressia e secondo la madre al rientro non era stata seguita nel modo giusto dai suoi insegnanti. La madre ha lamentato inoltre, che l’andamento scolastico negativo della figlia, affetta da Bes, non le era stato comunicato in alcun modo.




I giudici del Tar non hanno accolto il ricorso della madre ritenendo infondate le deduzioni del genitore: secondo il Tar il giudizio del Consiglio di classe è un apprezzamento di carattere tecnico-didattico non sindacabile e quindi la mancata promozione della studentessa non può essere, di conseguenza, sindacabile. La motivazione principale della bocciatura dell’alunna, per il Tar, è stata data proprio dall’impossibilità di recuperare le insufficienze proprio a causa delle carenze della sua preparazione.

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