Bocciatura e studenti BES, alcuni interventi della magistratura

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Bocciature, spesso la magistratura interviene per confermare o meno la decisione presa dai docenti. Nel secondo caso si commentano le decisioni. I giudici, però devono assolvere alla loro funzione di  certificare la coerenza di una decisione con il quadro legislativo.

Bocciature le ultime sentenze

Bocciature sono  atti amministrativi e come tali, sono sottoposti alla lente di ingrandimento della magistratura. Non sempre i giudici confermano la fondatezza della decisione. E’ il caso dell’ Ordinanza 24/10/2018, n. 5169  che tratta il caso di uno studente bresciano frequentante la prima media. I professori avevano deciso di fermarlo. Il genitore non ha accettato la decisione e quindi ha fatto ricorso. Il T.A.R lombardo ha confermato la validità della bocciatura. Il Consiglio di Stato, invece ha smentito il pronunciamento, ammettendo di fatto il ragazzo alla seconda classe.

I giudici applicano le leggi, altro non possono fare

Inevitabili le reazioni  contro la sentenza che  accusano i giudici di ingerenza  nel campo didattico.

Occorre chiarire che i giudici non sono legislatori. Essi devono applicare le norme esistenti e verificare che tutti gli adempimenti siano stati compiuti. Di fronte a un atto amministrativo non  favorevole allo studente (=bocciatura), la magistratura deve accertarsi  ad esempio che siano stati attivati i  percorsi personalizzati, informati i responsabili genitoriali della decisione.

Due esempi:  la sentenza del  T.A.R. del Lazio Latina Sez. I, Sent., (ud. 19-06-2019) 05-07-2019, n. 491,  ha di fatto promosso un’alunna con Bes per mancanza di informazione che l’Istituto era tenuto a dare ai genitori. La seconda sentenza, invece è stata emessa dal T.A.R della Puglia ( n° 1266 del 24/09/2015) che contestava alla scuola l’assenza del Piano Personalizzato didattico.

Quindi quando intervengono su un aspetto tecnico/didattico, essi lo fanno perché comunque la bocciatura ha  natura amministrativa che deve  risultare coerente con la normativa vigente.

Nel caso specifico la norma che ha costretto i giudici a rivedere è esplicitamente citata nella sentenza. Si legge: “L’appello cautelare è fondato, in quanto l’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado in base agli artt. 1 e 6 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, ed alla circolare n.1865 del 10.10.2017 deve fondarsi su un giudizio che faccia riferimento unitario e complessivo a periodi più ampi rispetto al singolo anno scolastico, e ciò “anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione

I principi ispiratori della D.Lvo 62/2017

Quindi nulla da eccepire in merito al pronunciamento. Del resto il Decreto legislativo 62/2017 è decisamente inclusivo. Interessante l’apertura costituita dall’art. 1: “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalita’ formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identita’ personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilita’ e competenze.
Il principio è attuato all’art. 2 comma 2, coerente con il dettato costituzionale (art. 3 comma 2) e dispositivi precedenti, quale ad esempio l’indimenticabile L.517/77: “L’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.”

In conclusione dura lex, sed lex.

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