Bocciatura alunni ‘certificati’: quando è illegittima?

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Con la sentenza 1266 del 2015 del 24 settembre 2015, il TAR di Bari afferma che la bocciatura di un alunno con diagnosi di deficit dell’attenzione e iperattività è illegittima qualora la scuola non attivi il Piano didattico personalizzato.

Con la sentenza 1266 del 2015 del 24 settembre 2015, il TAR di Bari afferma che la bocciatura di un alunno con diagnosi di deficit dell’attenzione e iperattività è illegittima qualora la scuola non attivi il Piano didattico personalizzato.

La sentenza in oggetto riguarda quanto occorso ad una alunna, affetta da deficit dell’attenzione, frequentante il Liceo Artistico “De Ni-Pa”, per decisione del Consiglio di Classe non è stata ammessa alla classe seconda della scuola. I genitori della minore avevano impugnato la decisione del Consiglio di Classe sostenendo che la mancata attivazione del Piano didattico personalizzato cui la scuola era tenuta ha determinato le insufficienze riportate dalla loro figlia.

I giudici hanno rilevato che la giovane “non necessitava di sostegno, come attestato dall’Asl e segnalato dalla famiglia, bensì di un piano didattico personalizzato, preordinato a calibrare il percorso scolastico al disturbo evolutivo da cui è affetta” e che la scuola era responsabile della “mancata attivazione del piano didattico personalizzato, preordinato a calibrare il percorso scolastico al disturbo evolutivo da cui è stata ritenuta affetta la minore in questione”.

Secondo i giudici il ricorso dei genitori va accolto soprattutto in virtù del fatto che è stato violato il diritto dell’alunno “affetto da deficit di attenzione e da iperattività a fruire di un percorso individualizzato e personalizzato, in considerazione del quadro normativo di riferimento “ e che  “La scuola ha potuto disporre della diagnosi di uno specialista e di quella di una struttura pubblica (l’ASL di Bari), risalenti -rispettivamente- al 2005 e al 2009; ciononostante, non ha ritenuto di attivare tempestivamente le misure compensative previste dalla legge privando la minore del doveroso supporto”.

Pertanto si dispone “l’ammissione della minore alla classe superiore, con obbligo a carico dell’Istituto di attivare tempestivamente le misure più idonee ad agevolare il percorso scolastico della stessa.”.

 

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