Bocciato per troppe assenze, scuola dovrà risarcire. Per il Tar è da promuovere

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Un ragazzino di 12 anni della provincia di Lecce non è stato ammesso lo scorso anno scolastico alla terza media per aver raggiunto le 335 ore di assenza, superando il limite previsto dalla legge.

Cosa prevede la legge

L’art.14, comma 7, del DPR 122/2009 stabilisce che “per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. […] Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo“.

I genitori del ragazzino, al termine dello scorso anno scolastico, avevano fatto ricorso al Tar.

Difesa impostata sulle deroghe

L’avvocato ha impostato la difesa sul fatto che il rendimento scolastico del ragazzino era superiore alla sufficienza e che le assenze maturate erano frutto di problemi legati ad una patologia intestinale oltre che alla difficile separazione in corso dei genitori, ma anche sul fatto che la famiglia non fosse stata avvisata delle assenze che il ragazzino stava maturando.

Gli insegnanti del consiglio di classe, quindi, non avevano tenuto presenti le deroghe, che potevano applicarsi al caso dello studente e cioè la situazione di crisi familiare, la patologia  e il profitto comunque sufficiente.  Inoltre la mancata comunicazione con la famiglia ha penalizzato ulteriormente la condotta della scuola, secondo i giudici, venendo meno la trasparenza della valutazione che si stava per fare.

I giudici riammettono lo studente in terza media

I giudici amministrativi hanno così concesso lo scorso anno la sospensiva permettendogli di frequentare quest’anno la terza media, fino ad arrivare alla recente sentenza secondo cui “in presenza di tali elementi l’ipotesi di una bocciatura andava valutata con particolare attenzione e avrebbe necessitato di una motivazione rafforzata, anche alla luce delle possibili azioni che la scuola avrebbe potuto porre in essere nel caso specifico oltre a quelle consuete (ad esempio mediante comunicazioni alla famiglia o la convocazione dei genitori al fine di rendere noti i rischi di una non ammissione), nell’ambito di un rapporto improntato a reciproca e fattiva collaborazione”.

Frequenza scolastica

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