“Benedizione pasquale” a scuola, sì a determinate condizioni. Ecco quali

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A breve inizieranno le vacanza di Pasqua e, come ogni anno, in numerose scuole si pone il dilemma: benedizione sì, benedizione no. 

Vacanze di Pasqua: tutte le date regionali

Al riguardo, ricordiamo una sentenza del Consiglio di Stato del 27 marzo 2017, emanata in seguito ad un ricorso del Miur e di un Istituto scolastico di Bologna contro la sentenza del TAR Emilia Romagna.

TAR EMILIA ROMAGNA

La sentenza del TAR aveva annullato la delibera del Consiglio di Istituto di una scuola di Bologna, che aveva disposto l’apertura dei locali scolastici di tutti e tre i plessi dell’Istituto per le benedizioni pasquali richieste dai parroci del territorio.

Le benedizioni, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Istituto, sarebbero dovute avvenire in orario extra scolastico, con gli alunni accompagnati da familiari o comunque da adulti con il compito di vigilare sugli stessi.

CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso del Miur e dell’Istituto scolastico, ha ribaltato la sentenza del TAR.

Tenuto conto che la sentenza si riferisce a fatti risalenti all’anno scolastico 2014/15 e che nell’a.s. 2015/16 l’Istituto non ha concesso ai parroci i locali per le benedizioni, il CdS ha affermato che l’eventuale annullamento ora per allora degli atti qui impugnati non potrebbe avere altro risultato, se non quello implicito di costituire anche un precedente, non essendo stata presentata alcuna altra domanda accessoria oltre quella di annullamento.

La benedizione, leggiamo nella sentenza, è un rito il cui fine è quello di ricordare la presenza di Dio nei luoghi dove si vive o si lavora, sottolineandone la stretta correlazione con le persone che a tale titolo li frequentano.  Pertanto, non avrebbe senso … la benedizione dei soli locali, senza la presenza degli appartenenti alle relative comunità di credenti.

La “benedizione pasquale” nelle scuole, prosegue il Consiglio, non incide sullo svolgimento della vita scolastica e alla stessa non può attribuirsi (con le limitazioni suddette) un trattamento deteriore rispetto ad altre diverse attività “parascolastiche” non aventi alcun nesso con la religione, soprattutto ove si tenga conto della volontarietà e della facoltatività della partecipazione nella prima ipotesi. 

Non è, infine, presente nell’ordinamento alcun divieto di autorizzare lo svolgimento a scuola di attività (inclusi gli atti di culto) di tipo religioso, purché facoltative e al di fuori dell’orario di lezione.

CONCLUSIONI

Stando alla sentenza del Consiglio di Stato, le scuole possono prevedere la “benedizione pasquale” nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. deve essere programmata al di fuori dell’attività didattica;
  2. la partecipazione deve essere facoltativa.

Sentenza Consiglio di Stato

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