Bambina senza vaccini non potrà frequentare perché a scuola c’è compagna leucemica. Sentenza

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Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con l’Ordinanza n. 1885 del 10 aprile 2020, ha riformato l’ordinanza del Tar Puglia che aveva sospeso l’ordinanza di esclusione temporanea e decadenza definitiva di una minore, dall’iscrizione di una scuola dell’infanzia.

I genitori della stessa, nonostante fosse stata vaccinabile, avevano contravvenuto all’obbligo. Il Consiglio di Stato, di diverso avviso rispetto al Tar, ha invece confermato esclusione e decadenza della bimba non vaccinata, rilevando che la stessa scuola è frequentata da una studentessa leucemica, la cui salute potrebbe essere messa a repentaglio dalla presenza di alunni non vaccinati.

L’obbligo vaccinale

 L’art. 3, comma III, del d.l. n. 73 del 2017, come modificato dall’allegato alla legge di conversione (n. 119/2017) ha stabilito che per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione vaccinale, comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, costituisce requisito di accesso.

Il Tar aveva sospeso il provvedimento che aveva disposto l’esclusione da scuola della bimba non vaccinata

 Il Miur ha adito il Consiglio di Stato per la riforma dell’ordinanza cautelare, emessa dal TAR Puglia, concernente la decadenza dall’iscrizione, di una bambina, dalla scuola dell’infanzia, per l’a.s. 2019/2020, unitamente all’esclusione temporanea dalla frequenza per mancato rispetto degli obblighi vaccinali di cui all’art. 3, comma III, del D.L. 73/2017. In particolare, il TAR aveva accolto la domanda di sospensione del provvedimento di esclusione temporanea e successiva decadenza definitiva della bambina, dall’iscrizione all’Istituto, proposto dai genitori. Di tale provvedimento era stata disposta anche l’ottemperanza, dopo l’ordinanza appellata del TAR, con un atto confermativo del Dirigente Scolastico.

I non vaccinati rappresentano un pericolo per gli immunodepressi

 Una determina dirigenziale della ASL, in considerazione della presenza, nella stessa scuola, di una alunna leucemica ad alto rischio di complicanze anche mortali, se esposta a malattie infettive, aveva già intimato alla Dirigente Scolastica di eseguire l’allontanamento degli alunni suscettibili e vaccinabili, ma non ottemperanti all’obbligo della Legge 119/2017. Il Consiglio di Stato, nell’accogliere l’appello interposto dal Miur e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza, ha respinto l’istanza cautelare già proposta al Tar dai genitori dell’alunna non vaccinata. In dettaglio, il collegio del Consiglio di Stato ha rilevato che l’ammissione di una studentessa non vaccinata, all’interno dell’Istituto Scolastico, composto da sole sei classi, dislocate su un corridoio, con unico accesso ai servizi igienici per tutti gli alunni del plesso, metterebbe in pericolo la salute dei soggetti immunodepressi iscritti presso l’Istituto.

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