Avvocatura dello Stato: ferie non possono essere fruite come permessi personali/familiari

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Il personale docente di ruolo può fruire di permessi per motivi personali e familiari, come previsto dal CCNL 2006-2009, confermato dal CCNL 2016-18 per quanto in esso non previsto.

Art. 15 comma 2 CCNL/2007

L’art. 15 del CCNL Scuola prevede, al comma 2, che il personale docente o ATA, ha diritto a domanda a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari documentati anche mediante autocertificazione.

Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, i docenti possono fruire di sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

Avvocatura dello Stato

L’Avvocatura dello Stato, sollecitata al riguardo, ha espresso un parere (CONS. 4529/2018) in merito ai 6 giorni di ferie fruiti come motivi personali e familiari, in seguito all’entrata in vigore della legge 228/2012.

Ricordiamo che la predetta legge ha previsto che i docenti possono fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e non più di sospensione dell’attività didattica. Prevede altresì che per i supplenti al 30/06, la monetizzazione delle ferie deve avvenire sottraendo ai giorni spettanti quelli in cui le ferie potevano essere fruite, indipendentemente dal fatto che siano state fruite o meno (quindi ci si riferisce all’astratta facoltà e non alla fruizione vera e propria).

Così scrive l’Avvocatura dello Stato: la legge 228/2012 è intervenuta sulla materia in senso chiaramente più restrittivo, per dichiarate esigenze di contenimento delle spesa pubblica. Il comma 54 della legge, infatti, prevede che la fruizione delle ferie – senza distinzione alcuna tra ferie “ordinarie” e ferie “di necessità” fruite in funzione surrogatoria dei permessi ” – è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale, senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. E’, dunque, evidente l’intento del legislatore di innovare la disciplina convenzionale posta dal CCNL di comparto, il quale, come detto, prevede, all’art 15 comma 2, la fruizione di ferie, concesse per oggettive e documentate necessità anche con oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.  Ebbene, la legge 228/2012 certamente prevale sulla difforme contrattazione collettiva, in quanto, in disparte le evidenti ragioni di carattere sistematico attinenti alla gerarchia delle fonti, la medesima legge espressamente prevede (comma 56) che dal 1 settembre 2013 devono essere disapplicate tutte  le clausole contrattuali contrastanti .  
Opinare diversamente, del resto, significherebbe attribuire alla legge 228/2012 il medesimo significato normativo della già esistente contrattazione collettiva e, dunque, negare inaccettabilmente il contenuto innovativo dell ‘intervento legislativo.  

Secondo l’avvocatura dello Stato, dunque, la nuova legge non permette più la fruizione dei sei giorni di ferie come motivi personali e familiari, in quanto ciò potrebbe far derivare nuovi oneri per la finanza pubblica, ad esempio nel caso in cui si debba pagare l’ora di supplenza al docente che sostituisce il collega assente.

Evidenziamo che anche l’Aran sostiene la tesi dell’Avvocatura.

Scarica il parere

I sindacati

I sindacati non concordano con l’Aran e nemmeno con l’Avvocatura. Al riguardo hanno anche inviato una lettera alla predetta Agenzia in cui svolgono una disamina della normativa di interesse, giungendo però ad una conclusione diversa:

Dalla ricostruzione normativa effettuata – affermano i sindacati – deriva che è evidente che il comma 54 ha disapplicato l’articolo 13, comma 9, sostituendone il contenuto ma, non ha affatto interferito con e l’articolo
15, comma 2 che risulta tuttora vigente. Approndisci

Sentenze danno ragione ai sindacati

Va precisato che i giudici hanno dato ragione ai sindacati, riconoscendo ad un docente il diritto a fruire di 5 giorni di permesso per motivi familiari e personali senza la necessità di un atto di concessione da parte del Dirigente Scolastico.

Ferie come permessi per motivi personali o familiari, Uil: no discrezionalità dirigente. Sentenza

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