Attività didattica “outdoor”, lo studente ha diritto al risarcimento? Sentenza

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Se da una scuola viene organizzata attività outdoor, e lo studente in questione subisce infortunio, potrà essere risarcito dall’INAIL ai sensi dell’art. 4 del DPR 1124/65? Si occupa di questo interessante caso la Cassazione Civile, Sez. 3, 27 marzo 2019, n. 8449

Fatto

Veniva richiesto un risarcimento danni di poco più di 100 mila euro contro la Provincia Autonoma di Bolzano e il Ministero della pubblica istruzione, al fine di vederne affermata la responsabilità solidale, in relazione ad un sinistro occorso allo studente in occasione dello svolgimento di attività scolastica “outdoor” (consistita, per l’esattezza, nella partecipazione ad un corso di calata passiva da una parete rocciosa) organizzata dalla Scuola del quale il medesimo era, all’epoca, studente. L’azione giudiziaria intrapresa era diretta, in particolare, a conseguire il ristoro dei danni lamentati, oltre che dallo stesso , anche dai suoi genitori.

Non al risarcimento danni INAIL per attività outdoor

“L’attività “outdoor” alla quale prese parte il N.F., e durante il cui svolgimento ebbe a procurarsi i danni dei quali ha chiesto, poi, il ristoro, non può farsi rientrare tra le “esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche”, alle quali fa riferimento l’art. 4, comma 1, n. 5), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nel prevedere la copertura INAIL prevista per gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati. Infatti, sebbene la giurisprudenza di questa Corte abbia fatto propria, con riferimento alla posizione dei docenti, “una interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata degli artt. 1, n. 28 e 4 n. 5, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost.”, che ha esteso la portata della norma (includendo, in particolare, tra i soggetti assicurati anche gli insegnanti delle scuole materne; cfr. da ultimo, Cass. Sez. Lav., sent. 10 aprile 2015, n. 7277, Rv. 635304-01, nello stesso senso già Cass. Sez. Lav., sent. 25 agosto 2005, n. 17334, Rv. 583163-01), presupposto per l’operatività della copertura assicurativa “de qua” resta, pur sempre, il collegamento tra le suddette “esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche” e le attività didattiche, richiedendosi, oltretutto, che tra le une e l’altra ricorra un “nesso di derivazione eziologica”, e non un “semplice rapporto di coincidenza cronologica e topografica”, non bastando, cioè, “che l’infortunio sia avvenuto sul luogo di lavoro e durante l’orario di lavoro”, ma occorrendo, piuttosto, “che il lavoro abbia determinato il rischio del quale l’infortunio è conseguenza” (Cass. Sez. Lav., sent. n. 17334 del 2005, cit.). Orbene, se queste affermazioni valgono con riferimento al caso in cui il soggetto infortunato sia il lavoratore/insegnante, a maggior ragione debbono trovare applicazione per gli studenti, visto che essi, a differenza dei primi “sono una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che sono assicurati in via eccezionale, solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro di cui alla specifica disposizione del Testo Unico” (così la circolare INAIL del 23 aprile 2003, n. 38). La “eccezionalità” della copertura prevista per gli studenti impone, dunque, un’ermeneusi rigorosa della norma in questione, escludendo che le attività “outdoor” – svolte nel contesto di gite scolastiche – possano includersi tra le “esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche” cui essa fa riferimento.”

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