Attività extra istituzionale del docente, il dirigente può autorizzarla ma deve essere coerente con l’insegnamento

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Sono diversi i contenziosi in essere alla questione della compatibilità o meno di certe e date attività extra istituzionali che vengono svolte dal personale della scuola e che vedono l’intervento della Corte dei Conti. Nel caso in questione è interessante quanto affermato nella Sentenza 264 del 2019 della Corte dei Conti sezione III centrale d’Appello.

La normativa

In linea generale, il caso in esame si inquadra nell’ambito d’applicazione dell’art. 53 del d.lgs. 165 del 2001 e s.m.i. (di seguito TUPI), recante la disciplina generale delle “Incompatibilita’, cumulo di impieghi e incarichi” dei dipendenti pubblici. In tale contesto, per quanto rileva in questa sede, il comma 1 dell’art. 53 TUPI conferma la vigenza della disciplina speciale prevista dall’art. 508 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che ha approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e del “personale docente, educativo, direttivo e ispettivo”, e che enumera le varie ipotesi di incompatibilità del personale docente, precisando che:

– l’ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico (comma 7) e che Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all’amministrazione (comma 8);

– l’assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall’impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore (comma 9);

– il personale di cui al presente titolo non può’ esercitare attività commerciale, industriale e professionale, ne’ può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione (comma 10);

– il divieto, di cui al comma10, non si applica nei casi di società cooperative (comma 11);

– il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi (attualmente dal Dirigente scolastico, ndr.) a cessare dalla situazione di incompatibilità (comma 12);

– l’ottemperanza alla diffida non preclude l’azione disciplinare (comma 13);

– al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio (comma 15);

– avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva (comma 16).

Come è agevole riscontrare, le disposizioni dell’art. 508, comma 10 e ss, rappresentano, da un lato, la trasposizione nel plesso normativo speciale per la pubblica istruzione delle norme già stabilite in via generale dall’art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957; dall’altro lato si innestano, completandolo in relazione alle specificità del personale della Pubblica istruzione, nel contesto normativo più generale di cui all’art. 53 TUPI, integrandosi in tal modo con la disciplina generale ivi recata.

A tale stregua, si applicano anche al caso in esame le norme di cui al comma 7 e 7 bis dell’art. 53 del d.lgs. n 165/2001 e s.m.i. Analogamente, trova applicazione anche il comma 10 dell’art. 53 del TUPI.

Come valutare l’attività extra istituzionale

“Quanto alla valutazione circa l’autorizzabilità dell’attività, la decisione dovrà essere assunta dagli organi competenti (nel caso in esame il Direttore didattico) “in ogni caso… secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalita’, tali da escludere casi di incompatibilita’, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente” (art. 53, comma 5, TUPI), regola generale che l’art. 508, comma 15 del d.lgs. 207 del 1994 specifica chiarendo che il direttore didattico dovrà accertare che “non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio”. Il giudizio di compatibilità compiuto in concreto dall’Organo preposto, quindi, dovrà tenere conto del contenuto effettivo dell’attività extraistituzionale da svolgere, in relazione anche alla attività didattica propria del richiedente (Sulla necessità di un accertamento in concreto v. anche Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 17/10/2018, n. 26016 e Cons. Stato Sez. VI, 27/05/2003, n. 2943, nonché T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste Sez. I, 12/12/2005, n. 987 e ex permultis, T.A.R. Sardegna, 11 marzo 1997, n. 341). La valutazione del rapporto tra l’attività autorizzata e quelle ‘inerenti alla funzione docente’ previste dall’art. 395 del d.lgs. 297 del 1994, si rivela centrale ai fini del rilascio della autorizzazione.

Tra le attività del docente, infatti, rientra anche la cura del “proprio aggiornamento culturale e professionale”, ed in tale prospettiva l’attività autorizzata è corretto che sia coerente con l’insegnamento impartito. In tal modo, l’attività extraistituzionale autorizzata, pur sottraendo tempo all’aggiornamento culturale e professionale nella materia insegnata, può concorrere comunque all’arricchimento positivo del docente nella sua attività didattica, consentendogli di assolvere – ancorchè indirettamente – alla cura del “proprio aggiornamento culturale e professionale”.

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