Attività di recupero, assegnazione risorse: dalla contrattazione nazionale a quella di istituto

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Attività di recupero scuola secondaria di secondo grado: come viene determinato il finanziamento. 

Fondo unico per il miglioramento dell’offerta formativa

L’articolo 40 del CCNL 2016/18 ha istituito il Fondo unico per il miglioramento dell’offerta formativa, in cui confluiscono risorse con differenti destinazioni (vedi quali risorse vi confluiscono ), tra cui quelle del  Fondo per l’Istituzione Scolastica (FIS).

Finalità del Fondo Unico

Nell’articolo 40, comma 4, del Contratto 2016/18, inoltre, leggiamo che il Fondo Unico resta finalizzato a remunerare il personale per le seguenti finalità:

a) finalità già previste per il Fondo per l’Istituzione scolastica ai sensi dell’art. 88 del CCNL 29/11/2007;

b) i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva;

c) le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa;

d) gli incarichi specifici del personale ATA;

e) le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica;

f) i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;

g) la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011;

h) le finalità di cui all’art 1, comma 593 della legge n. 205/2017.”

Ripartizione Fondo Unico e attività di recupero

Il Fondo unico, ai sensi dell’articolo 40 – comma 5 – del Contratto 2016/18, è ripartito, in sede di contrattazione integrativa nazionale, tra le suindicate finalità (quelle sopra riportate dalla lettera a) alla lettera h),  nel rispetto dei limiti previsti dal predetto comma 5. Tra questi limiti, come scrive anche l’Aran, vi è quello relativo alla necessità di individuare: b) un finanziamento delle attività di recupero presso le Istituzioni scolastiche  secondarie di secondo grado, atto a soddisfare i fabbisogni e, comunque, in misura non inferiore a quanto già destinato a tale utilizzo ai sensi del CCNL 7/8/2014;

Le scuole, invece, nell’ambito della contrattazione integrativa di istituto, effettueranno la ripartizione delle risorse alle stesse assegnate nel rispetto delle finalità previste dai vigenti CCNL nonché delle previsioni contenute nel contratto integrativo nazionale.

In definitiva la determinazione delle risorse per le attività di recupero avviene secondo i passaggi di seguito indicati:

  • il Fondo unico, in sede di contrattazione nazionale, viene ripartito tra le finalità indicate dall’articolo 40, comma 4, del Contratto 2016/18, tra cui quelle del FIS [ricordiamo che tra le finalità del FIS, di cui al punto a), secondo quanto previsto dall’articolo 88, comma 2 lettera c., del CCNL del 2007, vi sono le ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo], nel rispetto dei limiti indicati dal comma 5 del predetto articolo 40;
  • tra i limiti indicati vi è quello relativo alla necessità di finanziare le attività di recupero presso le scuole secondarie di secondo;
  • le scuole, poi, nella contrattazione di istituto, effettueranno la ripartizione delle risorse alle stesse (scuole) assegnate.

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