Attività alternative IRC: a chi attribuirle e come, modalità pagamento e durata dei contratti, contenuti e valutazione

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Le attività alternative alle religione cattolica, com’è noto, sono obbligatorie e discendono dall’accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede, in base al quale gli studenti o i loro genitori scelgono se avvalersi o meno, all’atto dell’iscrizione, dell’insegnamento della religione cattolica.

Scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica

La scelta, come suddetto, viene effettuata all’atto dell’iscrizione, tuttavia vi è una differenza tra la scuola dell’infanzia e quella primaria/secondaria.

Per la scuola dell’infanzia, i genitori devono effettuare la scelta ogni anno scolastico.

Per la scuola primaria e secondaria di primo grado, i genitori devono effettuare la scelta soltanto all’atto dell’iscrizione alla primaria, quindi la stessa è valida per l’intero ciclo.

Per la scuola secondaria e per i percorsi di istruzione degli adulti  è effettuata dallo studente, all’atto dell’iscrizione.

Da evidenziare che la scelta effettuata può essere modificata per l’anno successivo, sempre entro il termine delle iscrizioni. Sarà il genitore a modificare la scelta, eccetto che per la scuola superiore e per i percorsi di istruzione degli adulti dove sarà lo studente ad effettuare l’eventuale modifica.

Modalità di individuazione dei docenti

Le ore di attività alternativa possono essere attribuite, secondo l’ordine di seguito riportato, a:

A. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola;

B. docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo;

C.  personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo;

D. in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto.

Aspetti da considerare nell’attribuzione dell’incarico

Nel caso le ore di alternativa vengano assegnate ai docenti a disposizione nella scuola (punto A) o ai docenti disponibili a effettuare ore eccedenti (punto B) o a supplenti in servizio nella scuola per completare l’orario, i dirigenti avranno cura di scegliere docenti in servizio in classi diverse da quelle in cui siano inseriti gli allievi che dovranno frequentare le attività alternative.

Nel caso le ore vengano attribuite a supplenti appositamente assunti, i contratti vanno stipulati sino ad avente titolo, qualora le graduatorie di istituto definitive 2017-2020 non siano ancora state pubblicate.

Bisogna inoltre evidenziare che i docenti della scuola dell’infanzia e della primaria non possono superare, con il conferimento delle ore
eccedenti, un orario di servizio di 24 ore settimanali.

Qualora si attribuiscano le ore di attività alternativa come ore eccedenti, i  i dirigenti scolastici devono dichiarare di non aver potuto coprire tali ore con docenti di ruolo tenuti al completamento orario.

Qualora, invece, le predette attività vengano assegnate a supplenza, i dirigenti scolastici devono dichiarare di non avere potuto provvedere all’attribuzione delle ore come eccedenti.

I dirigenti, al fine di individuare i docenti cui attribuire le ore di attività alternativa, non devono attendere alcuna autorizzazione dagli Uffici periferici del Miur.

Docenti cui non possono essere affidate le ore di attività alternativa

Le ore di attività alternativa alla religione cattolica non possono essere attribuite a personale in servizio nella scuola in qualità di supplente breve o sotto indennità di maternità.

Modalità di pagamento

Docenti punto A: si tratta di personale (di ruolo) già retribuito per l’intero orario, per cui l’insegnamento non comporta oneri aggiuntivi.

Docenti punto B: può trattarsi di docenti di ruolo o non di ruolo, per cui le ore possono essere retribuite come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base.

Docenti punto C: le ore possono essere liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale.

Docenti punto D: le ore vanno retribuire con apposita apertura di spesa fissa da parte delle Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto in tema di supplenze annuali.

Durata dei contratti 

I contratti vanno stipulati con termine entro e non oltre il 30 giugno.

La nomina e la retribuzione devono partire dalla data di inizio delle
attività e non potranno superare il termine delle attività didattiche.

Nel caso vengano assegnate come ore eccedenti, dette ore di alternativa vanno retribuite sino ad un massimo di 6 ore, assimilabili al trattamento economico fondamentale.

Programmo stabiliti dal collegio dei docenti 

È compito del collegio dei docenti definire i contenuti delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica/studio assistito.

La Circolare Ministeriale 28 ottobre 1987, n. 316 chiarisce che per lo svolgimento delle attività didattiche e formative previste per gli alunni non avvalentisi dell’IRC, vi è la necessità da parte dei COLLEGI DEI DOCENTI di formulare precisi programmi.

Relativamente alle esigenze connesse con lo svolgimento dello studio o delle attività individuali per gli alunni che ne facciano richiesta, da svolgere nei locali scolastici in modo coerente con le finalità della scuola, il capo di istituto deve sottoporre all’esame ed alle deliberazioni degli organi collegiali la necessità di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni, compito questo che discende dalla natura stessa dell’istituzione scolastica.

L’assistenza può configurarsi come attività volta ad offrire contributi formativi ed opportunità di riflessione per corrispondere agli interessi anche di natura applicativa che siano eventualmente rappresentati dagli studenti.

Infatti non si esclude la possibilità che gli studenti stessi segnalino propri bisogni formativi, nonché le modalità di intervento della scuola.

Per quanto attiene la scuola materna, non può non raccomandarsi vivamente che nelle suddette scuole lo svolgimento delle attività educative si realizzi avendo ogni cura affinché i bambini non avvertano alcuna forma di disagio psicologico e relazionale per le differenti scelte operate dai genitori. Allo scopo può rivelarsi utile articolare le sezioni in gruppi, quale fatto ordinario di organizzazione della attività didattica.

Pertanto, spetta al Collegio dei docenti delle singole scuole programmare una specifica attività didattica alternativa anche valutando le richieste dell’utenza e fissare i contenuti ed obiettivi nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa relativamente alla necessità che i predetti contenuti non appartengano a discipline curricolari.

Partecipazione docenti attività alternativa ai consigli di classe

I docenti di attività alternativa alla religione cattolica partecipano a pieno titolo ai consigli di classe, compresi quelli dedicati alla valutazione periodica e finale.

Valutazione

Il decreto n. 62/2017, recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, ha  introdotto delle novità riguardo alla valutazione di dette attività.

Secondo il nuovo dettato normativo, le attività alternative all’insegnamento di religione cattolica, per gli studenti che se ne avvalgono, sono oggetto di valutazione espressa con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento raggiunti.

La valutazione è riportata su una nota distinta.

Fonti normative:

Accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede (18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121); CM n. 316/1987; CM n. 10/2016; CM n. 4/2017; CM n. 128, 129, 130 e 131 del del 3.5.1986; Nota Miur 695/2012; Nota Mef del 7 marzo 2011; Nota Mef nota n. 87/2012; Nota Mef  n. 32509/2016; Nota Mef n.7181/2014; D.lgs. 62/2017; Circolare USR Piemonte n. 9108/2017.

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