Attività extra incompatibili dei prof: quando scatta il danno erariale?

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Con la sentenza 25 del 16 aprile 2015 della Corte dei Conti della regione Liguria, si stabilisce che svolgere un’attività incompatibile con lo status di docente universitario full time non è un danno erariale di per se.

Con la sentenza 25 del 16 aprile 2015 della Corte dei Conti della regione Liguria, si stabilisce che svolgere un’attività incompatibile con lo status di docente universitario full time non è un danno erariale di per se.

Il fatto

La sentenza si riferisce alle vicende di un professore universitario a tempo pieno che durante il suo incarico aveva svolto attività libero- professionale e attività di commercio. Il professore infatti oltre ad aver svolto attività libero-professionale era stato amministratore unico di una società per un certo periodo violando l’articolo 53 del Dlgs 165/2001 il quale afferma che per svolgere incarichi retribuiti un dipendente debba ottenere l’autorizzazione della pubblica amministrazione, ma anche l’articolo 60 del testo unico che vieta agli impiegati civili dello stato di svolgere l’esercizio dell’industria e del commercio




Danno erariale

Per stabilire la responsabilità amministrativa è necessario che il danno erariale sia concreto ed attuale, proprio per questo motivo la Corte dei Conti ha cercato di stabilire se tale danno esistesse veramente poiché non è automatico che una violazione delle norme di incompatibilità rappresentino un danno per la pubblica amministrazione anche se la violazione dell’articolo 60, nei casi più gravi può portare alla decadenza dell’impiego.  Il danno nei confronti dell’amministrazione pubblica, e in questo caso dell’ateneo, non deve essere presunto ma provato, così come evidenziato dalla sentenza della Corte dei Conti numero 14 del 2014.

Nel caso preso in esame, inoltre, non si è potuto provare che le attività vietate svolte dal docente abbiano avuto ripercussioni negativi sulla sua attività didattica e di ricerca scientifica nel periodo preso in esame. Per questo motivo e per i motivi espressi sopra la Corte dei Conti  ha escluso il danno nel periodo di svolgimento delle attività vietate anche se sono state prese in esame le somme percepite dal docente nei giorni in cui svolgeva tali attività ed era contemporaneamente assente agli organi collegiali quali Consigli di Facoltà e di Dipartimento (la cui partecipazione è un obbligo per il docente). In questo caso specifico, quindi, il danno sussiste e non è possibile escluderlo: nei giorni di assenza il docente, non avendo svolto l’attività che gli competeva,  le somme percepite quali compenso vanno restituite all’ateneo.

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