Atti di bullismo, tribunale: responsabili anche docenti e scuola. La sentenza che condanna amministrazione e genitori

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L’istituto scolastico è responsabile (ex art. 2048 c.c.) per i fatti illeciti di ingiurie e minacce poste in essere da un alunno minore, nei confronti di un altro, durante l’orario delle lezioni, nonché per il fatto illecito integrante il reato di lesioni personali subito dalla persona offesa all’uscita della scuola, quale culmine del comportamento vessatorio posto in essere dal bullo per un certo periodo temporale, e da sempre a conoscenza dell’istituto.

Per il Tribunale di Roma (Sezione XIII, sentenza 4 aprile 2018, n. 6919) la minore età dell’agente non può considerarsi un elemento scriminante in favore della scuola, bensì, al contrario, ne aggrava la responsabilità, trattandosi di un comportamento adottato in un momento particolarmente formativo della personalità del minore. Alla responsabilità della scuola il Tribunale ha affiancato quella dei genitori del bullo.

La vicenda

 Un ragazzo, mentre frequentava il primo anno di un istituto tecnico, subiva ripetuti atti di bullismo da un compagno di classe. Erano stati informati il Preside ed il Collegio Docenti, per il tramite del rappresentante di classe. Ciononostante, non era stato assunto alcun provvedimento. Una mattina, dopo essere stato apostrofato con insulti quali “figlio di (…), ti uccido il fratello più piccolo, devi morire testa di (…)”, seguiti da sputi e pugni al volto, il minore subiva la rottura del setto nasale e contusioni della regione orbitale, come certificato dall’Ospedale ove era stato ricoverato immediatamente dopo l’accaduto. Tale aggressione aveva avuto inizio durante le lezioni, era proseguita al momento dell’uscita presso il cortile della scuola e si era conclusa fuori il cancello della stessa, sotto gli occhi di studenti.

Le indagini svolte dall’Autorità inquirente avevano confermato la dinamica descritta nella denuncia, ed avevano rivelato alcuni dati importanti in ordine alla condotta da “bullo” ed all’atteggiamento incomprensibilmente omertoso dell’Istituto scolastico. Le compagne di classe avevano concordemente riferito che, sin dai primi mesi di scuola, il bullo aveva iniziato a tenere, nei confronti della vittima, un atteggiamento discriminatorio ed offensivo, e che spesso gli si rivolgeva con frasi del tipo “tu puzzi, mi fai schifo” oppure minacciando di picchiarlo. Inoltre, durante una lezione di matematica, il bullo aveva rivolto alla vittima parole del tipo: “tu puzzi, mi fai schifo, figlio di (…)” e, sputandogli addosso, lo aveva minacciato dicendogli “ti chiappo fuori scuola”.

Tale comportamento era proseguito durante tutta la mattinata ed all’uscita della scuola, quando gli studenti si trovavano nel cortile, il bullo aveva dapprima spintonato violentemente l’altro minore, poi lo aveva colpito con numerosi pugni, facendolo rovinare in terra. Vista la scena, accorrevano in soccorso alcuni compagni ed il docente di matematica. Il personale docente e la Preside dell’Istituto erano stati avvertiti dagli stessi studenti dei comportamenti persecutori tenuti dal bullo, ma non era mai stato adottato alcun provvedimento.

Con due raccomandate, inviate per conoscenza anche al competente Provveditorato agli Studi, l’avvocato della vittima aveva preso contatti con l’istituto scolastico, ai fini risarcitori, stigmatizzando il comportamento dell’intero corpo docente per non aver dato peso alle ripetute segnalazioni degli studenti in ordine al comportamento del bullo, e non aver fatto nulla affinché l’episodio, ove il minore era rimasto, ferito fosse evitato. Entrambe le missive erano rimaste prive di riscontro. Nel frattempo, il minore era stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione della frattura nasale e gli iniziali 30 giorni di prognosi erano stati protratti a 40. Aveva fatto seguito un lungo periodo di convalescenza fisica e psichica.

Il processo penale a carico del bullo

 Imputato per alcuni reati (artt. 594, 612 e 582 c.p.) dinanzi al Tribunale per i Minorenni, aveva ammesso gli addebiti affermando: “ho pensato di dire la verità a (…) circa il fatto che puzzava ma non ricordo di averlo offeso (…) ammetto di avergli sputato addosso e di averlo colpito con un pugno”, negando tuttavia di aver minacciato di morte il fratellino più piccolo.

Il Miur come parte del giudizio

 Il personale degli istituti statali si trova in rapporto organico con l’amministrazione statale e non col singolo istituto, con la conseguenza che, nei giudizi di risarcimento per il danno cagionato ad un minore per il periodo in cui è affidato alla responsabilità dell’insegnante, sussiste legittimazione passiva del ministero della pubblica istruzione, che si surroga al personale scolastico, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave. Infatti, ove il danneggiato fornisca la prova che l’evento lesivo si è verificato nel periodo in cui il minore era affidato alla scuola, opererà automaticamente la presunzione di colpa per l’inosservanza dell’obbligo di sorveglianza in capo alla stessa, vincibile solo con quella di non aver potuto impedire l’evento. Tale è l’ipotesi del caso fortuito (ossia di un evento straordinario non prevedibile, con giudizio ex ante) o quella in cui si dimostri di aver adeguatamente vigilato i minori rispetto alla loro età, alla maturità ed alle condizioni ambientali dell’istituto.

Le testimonianze

 Una testimone aveva confermato quanto dedotto nell’atto di citazione, in ordine alla circostanza che, sin dall’inizio dell’anno scolastico, il bullo avesse molestato di continuo la vittima verbalmente, tanto che “se ne era parlato durante l’assemblea di classe e i professori dicevano che sarebbe stato il caso di parlarne con la famiglia di (…), da parte degli studenti, per consentirne una migliore igiene personale e se non si fosse trovata una soluzione sarebbero intervenuti loro”. La teste ha anche confermato che una mattina il bullo, in classe, aveva insultato la vittima dicendogli “tu puzzi. Mi fai schifo. Figlio di (…)”. Alla risposta della vittima “ti conosco te e i tuoi amici tuoi, siete drogati”, il bullo aveva risposto “ti chiappo fuori dalla scuola” e una volta usciti dalla classe, all’interno del piazzale, lo aveva colpito al volto. Analoghe deposizioni erano state rese a sommarie informazioni in sede penale da altri testimoni.

La responsabilità della scuola

 Il Tribunale ha ritenuto da sanzionare il comportamento della scuola che, avvertita del comportamento vessatorio del bullo nei confronti della vittima, non interveniva lasciando agli studenti il compito di “parlare con la famiglia del (…) per consentirne una migliore igiene personale” e che solo all’esito sarebbe intervenuto l’Istituto, responsabile ex art. 2048 c.c. non solo per i fatti illeciti di ingiurie e minacce, ma anche per il fatto illecito integrante il reato di lesioni personali subite dal minore all’uscita della scuola, in cui erano culminate le angherie cominciate all’inizio dell’anno scolastico da parte del bullo. L’età minore, lungi da integrare un elemento scriminante in favore della scuola, pare aggravare la responsabilità della stessa trattandosi di comportamento adottato in un momento particolarmente formativo della personalità del minore.

La responsabilità dei genitori

 Accanto alla responsabilità della scuola, il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità in solido dei genitori del bullo (ai sensi dell’art. 2048 c.c.), precisando che la separazione, il divorzio ed il successivo trasferimento della madre del minore non potessero esimere da responsabilità il padre dello stesso, tenuto comunque a mantenere, istruire ed educare il figlio ed assisterlo moralmente (ex art. 147 c.c.), soprattutto in un periodo particolarmente difficile quale quello dell’adolescenza, nonostante la lontananza del figlio medesimo. Il padre, infatti, non aveva accompagnato il figlio all’udienza presso il Tribunale dei Minorenni, e neppure formulato le proprie scuse al bullo, a nome del figlio, nel giudizio davanti al Tribunale, ove si era costituito solo per denegare ogni responsabilità.

La condanna in solido: MIUR e genitori

 Il Tribunale ha condannato in solido i genitori del bullo ed il MIUR, a pagare, in favore del minore danneggiato, a titolo di risarcimento del danno, la somma di Euro 12.331,55, oltre interessi e spese legali.

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