Attenzione a come ci si comporta fuori l’orario di lavoro, comportamenti illeciti possono legittimare licenziamenti

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La sentenza della Cassazione Sezione Lavoro n. 8132 del 29/3/2017 riguarda sì un lavoratore del settore privato ma, come ha evidenziato l’ARAN, è ovviamente applicabile ai lavoratori pubblici, tenendo anche conto che per il settore pubblico i principi affermati dalla Corte sono operativi e spesso già previsti nei codici disciplinari dei vari CCNL del settore pubblico. Cosa dice la Cassazione ?

Che “La problematica dell’idoneità di condotte extralavorative a costituire giusta causa di licenziamento è stata reiteratamente affrontata da questa Corte, che ancora di recente ha ribadito che anche una condotta illecita, estranea all’esercizio delle mansioni del lavoratore subordinato, può avere un rilievo disciplinare, poiché il lavoratore è assoggettato non solo all’obbligo di rendere la prestazione, bensì anche all’obbligazione accessoria di tenere un comportamento extralavorativo che sia tale da non ledere ne’ gli interessi morali e patrimoniali del datore di lavoro ne’ la fiducia che, in diversa misura e in diversa forma, lega le parti del rapporto di durata.

Detta condotta illecita comporta la sanzione espulsiva se presenti caratteri di gravità, che debbono essere apprezzati, tra l’altro, in relazione alla natura dell’attività svolta dall’impresa datrice di lavoro ed all’ attività in cui s’ inserisce la prestazione resa dal lavoratore subordinato (Cass. n. 776 del 2015). Gli artt. 2104 e 2105 cod.

civ., richiamati dalla disposizione dell’art. 2106 relativa alle sanzioni disciplinari, non vanno infatti interpretati restrittivamente e non escludono che il dovere di diligenza del lavoratore subordinato si riferisca anche ai vari doveri strumentali e complementari che concorrono a qualificare il rapporto obbligatorio di durata, e si estenda a comportamenti che, per la loro natura e per le loro conseguenze, appaiano in contrasto con i doveri connessi all’inserimento del lavoratore nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della stessa (Cass. n. 3822 del 2011, n. 2550 del 2015).”

Nel caso di specie la detenzione, in ambito extralavorativo, di un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti a fine di spaccio (nella primo dei due casi esaminati, si trattava di duecento grammi di hashish, nel secondo di 34 g. di cocaina), “ è idonea ad integrare la giusta causa di licenziamento, poichè il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o da comprometterne il rapporto fiduciario.

Posti tali principi in via generale, spetta poi al giudice di merito apprezzare se e in che misura tale condotta extralavorativa abbia leso il vincolo fiduciario tra le parti del rapporto di lavoro.”

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