ATA, visite ed esami diagnostici: Permessi a ore o malattia? Come giustificarli? Risposte Aran

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Il CCNL 2016/18, come riferito in diversi nostri articoli, ha introdotto una novità per il personale ATA in materia di permessi, prevedendo la possibilità di utilizzare fino a 18 ore annuali fruibili sia su base oraria che giornaliera, per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

L’ARAN è intervenuta sui succitati permessi, chiarendo come gli stessi si conciliano con l’istituto della malattia.

Differenza malattia-visite, terapie, prestazioni specialistiche, esami

L’ARAN chiarisce che le visite, le terapie, le prestazioni specialistiche e gli esami diagnostici si differenziano dalla malattia, pur essendo a questa assimilabili, poiché non comportano incapacità lavorativa e non sono caratterizzati da una patologia in atto.

L’effettuazione di una terapia, di una visita o di un esame diagnostico, come pure il ricorso a prestazioni specialistiche, prosegue l’Aran, costituiscono il titolo che determina l’insorgenza del diritto all’assenza in oggetto, che va pertanto giustificata solo con la relativa attestazione di presenza. In tale caso, sarebbe più opportuno utilizzare il termine di “permesso”.

Visite specialistiche, esami e tempi percorrenza

L’ARAN ha chiarito che nelle 18 ore previste per le summenzionate fattispecie (visite, terapie, prestazioni specialistiche, esami diagnostici), rientrano anche i tempi di percorrenza da e verso la sede di lavoro.

Visite, terapie, prestazioni o esami imputabili a malattia

L’articolo 33  del CCNL 2016-18, indica i casi in cui  visite, terapie, prestazioni o esami vanno imputati alla malattia. In particolare:

  • nel caso in cui la visita, l’esame o la terapia siano concomitanti ad una situazione di incapacità lavorativa conseguente ad una patologia in atto (comma 11);
  • nel caso in cui l’incapacità lavorativa sia determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico di visite, accertamenti, esami o terapie (comma 12);
  • nel caso in cui, a causa della patologia sofferta, il dipendente debba sottoporsi, anche per lunghi periodi, ad un ciclo di terapie implicanti incapacità lavorativa (comma 14).

In tutti e tre i summenzionati casi, il dipendente è caratterizzato da uno stato di incapacità lavorativa, per cui essi si differenziano dai permessi regolati negli altri commi in quanto, presentando una più diretta riconducibilità alla nozione di malattia, possono essere attribuiti a tale ultimo istituto, come specificatamente previsto nel CCNL (“la relativa assenza è imputata a malattia”).

Conseguentemente, in tali casi l’assenza non è fruibile ad ore e non vi è la riduzione del contingente di 18 ore annue.

Di seguito la tabella ARAN che contiene le modalità da utilizzare per la giustificazione delle suddette assenze e cosa le stesse comportano:

Altri permessi

Ai fini dell’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche, esami, è inoltre possibile ricorrere anche ai permessi orari a recupero, ai permessi per motivi personali e familiari, ai riposi connessi alla banca delle ore, ai riposi compensativi per le prestazioni rese per lavoro straordinario.

Ai permessi e riposi succitati, conclude l’Aran, il dipendente può ricorrere sia in base ad una sua specifica scelta, sia nell’ipotesi in cui lo stesso abbia la necessità di assentarsi in misura superiore al monte ore sopraindicato e non sussistano le condizioni per il ricorso all’istituto della malattia, come detto sopra.

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