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Ata terza fascia, la supplenza viene revocata se il punteggio è sbagliato

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Alcuni aspiranti iscritti nelle graduatorie ATA lamentano la revoca della supplenza ATA dopo il controllo dei titoli. Ma la decurtazione del punteggio comporta la retrocessione in graduatoria e quindi il licenziamento se nello scorrimento della graduatoria l’incarico non spetta più. 

Il quesito “Dopo avere stipulato contratto come prima assunzione sino al 30 giugno 2019 come personale ata ruolo  assistente tecnico,  la scuola con cui ho stipulato il contratto e non la capofila, ha effettuato la verifica dei titoli e dopo oltre un mese mi ha risolto il contratto con decreto, peraltro non motivandolo, perchè “ma questo mi è stato detto a voce” due titoli, il primo l’abilitazione forense, ma soprattutto il secondo titolo acquisito durante il servizio militare di operatore radio, telefonista, telescriventista e che allego alla presente,.che ritenevo valido, non mi è stato valutato e pertanto mi sono stati tolti oltre due punti, vorrei capire se è corretta la mancata valutazione, in particolare di quel titolo tecnico grazie.

Titolo di accesso al profilo di Assistente Tecnico

In riferimento al D.M. 640/2017 il solo titolo d’accesso al profilo di assistente tecnico (per i nuovi inserimenti) è il Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale. (Le specificità “delle aree” sono quelle definite, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli “Allegato C” – laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda.)

Il diploma di radiofonista, da lei conseguito durante il servizio di leva, non è equiparato ad un diploma quinquennale di maturità. Pertanto non può essere considerato titolo d’accesso, inoltre non è nemmeno menzionato nell’Allegato C sopra richiamato.

Nè è valutabile come altro titolo.

Concludo ricordandole che, l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato non è oggetto di valutazione in riferimento al D.M. 640/2017. Per completezza d’informazione aggiungo inoltre che, non può essere attribuito alcun punteggio alle certificazioni attestanti l’abilitazione all’insegnamento conseguita in concorsi a cattedre e/o in procedure riservate, o l’abilitazione all’esercizio professionale.

I controlli dei punteggi

L’art. 7 del D.M. 640/2017 stabilisce che in caso di servizio su base di erroneo punteggio, l’eventuale servizio prestato non darà titolo a nessun punteggio.

Il comma 5 del sopra citato decreto ministeriale afferma che all’atto del primo rapporto di lavoro stipulato, i controlli sono tempestivamente (sottolineo “tempestivamente”) effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della terza fascia della graduatoria di circolo o d’istituto della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.

ATA graduatorie III fascia: controlli sui punteggi, quando avvengono

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