Ata ‘socialmente utile’, obbligo selezione per stabilizzazione. Sentenza

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Il personale Ata che opera nelle scuole con la formula del lavoratore socialmente utile non può sperare di essere assunto in automatico a tempo indeterminato senza passare per un concorso pubblico o per altra procedura pubblica di avviamento alla selezione.

E’ quanto stabilisce la sentenza 27091 della Sezione lavoro della Corte di Cassazione. Il parere degli Ermellini si è reso necessario come termine ultimo del percorso giudiziario avviato da un lavoratore socialmente utile che aveva prestato il suo servizio presso una scuola fino al 2000.

A suo modo di vedere, il lavoratore avrebbe voluto rivendicare le condizioni per un’assunzione stabile, beneficiando della quota di riserva del 30 per cento dei posti per i quali la legge prevede quale qualifica di accesso il diploma di scuola media inferiore. Tale condizione sarebbe stata supportata dal punto di vista normativo dal combinato disposto degli articoli 12 comma 4 del Dlgs 297/1994, 45 comma 8 della legge 144/1999, 9 del Dm Istruzione 23 luglio 1999 e 2 della Om 153/2000.

In sostanza, come spiega anche il Sole 24 Ore, “l’uomo sosteneva che tali norme consentissero ai lavoratori socialmente utili, assegnati alle scuole per svolgere funzioni Ata, di essere stabilizzati attraverso una chiamata nominativa dalle liste di collocamento”.

I giudici di primo e secondo grado avevano respinto l’interpretazione del lavoratore. In particolare, la Corte d’Appello aveva evidenziato che per poter svolgere il compito di collaboratore scolastico è necessario il diploma di scuola superiore ed è necessario accedere con un concorso. Oltretutto, non era evidente la la consistenza numerica totale della quota di riserva del 30 per cento e mancava anche la posizione nelle liste di collocamento per un’eventuale chiamata nominativa.

Per rimarcare il mancato diritto giunto in Cassazione, il lavoratore aveva posto l’accento sul fatto che per lavori come quello di collaboratore scolastico, anche in presenza del diploma di scuola media, fosse ammissibile una deroga ai principi del pubblico concorso e del buon andamento dell’amministrazione.

Nel confermare quanto già stabilito nel merito nei due gradi precedenti di giudizio, la suprema Corte ha chiarito la normativa che disciplina i lavoratori socialmente utili in riferimento al personale Ata.

In buona sostanza, dicono i Giudici, la normativa cerca di favorire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, sia attraverso la valutazione dei periodi di lavoro svolto a titolo di requisito preferenziale per la partecipazione ai concorsi dove è richiesto un diploma di studi superiore, sia con la previsione di una riserva del 30 per cento dei posti ai lavoratori socialmente utili che intendano concorrere alle selezioni per le quali è sufficiente il diploma di scuola media.

Dalla sentenza passata in giudicato è emerso che la riserva dei posti per i lavoratori socialmente utili ai fini dell’attribuzione del ruolo di collaboratore scolastico a tempo indeterminato non opera sul piano del concorso pubblico ma su quello dell’avviamento alla selezione, il cui mancato espletamento impedisce a costoro di rivendicare la violazione di diritti soggettivi.

In buona sostanza, secondo la Cassazione, il lavoratore può rivendicare il diritto al titolo preferenziale, ma non risulta fondato “alcun diritto soggettivo all’assunzione diretta nei ruoli dell’amministrazione, ma solo un diritto all’avviamento alla selezione con chiamata normativa“. In pratica, il lavoratore, nel caso esaminato, non è esonerato dalla procedura dell’avviamento della selezione.

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