ATA, sì a sostituzioni per i primi 29 giorni di assenza. Divieto resta per i collaboratori. In Legge di Bilancio

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Nella bozza di Legge di Bilancio in possesso della nostra redazione, una misura che modifica l’articolo 1, comma 332 della Legge di Stabilità del 2015.

Ricordiamo che in tale articolo si nega ai dirigenti (a partire dal 1 settembre 2015) di conferire supplenze per il personale ata per i primi sette giorni di assenza.

Con l’attuale Legge di Bilancio, il Ministero dell’Istruzione sta cercando di reintrodurre la possibilità di sostituire gli assistenti amministrativi assenti, limitatamente alle assenze per lunghi periodi.

Il testo dell’articolo presente nella bozza così si legge:

“1. All’articolo 1, comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) dopo le parole «di assistente amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «, per i primi ventinove giorni di assenza»; b) alla lettera b) dopo le parole «di assistente tecnico» sono aggiunte le seguenti: «, per i primi ventinove giorni di assenza». 2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, per un importo pari ad euro 18.995.700 a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante …………………….”. Rimane, dunque, il divieto per i collaboratori scolastici.

La misura, però, non ha ancora passato il vaglio della Ragioneria dello Stato che dovrà calcolare il costo complessivo dell’operazione.

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