ATA, scuole chiuse il 24 e 31 dicembre. Recupero giorni, come avviene

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La chiusura dei prefestivi deve essere deliberata dal personale ATA? In prossimità del periodo natalizio numerose scuole hanno stabilito la chiusura nelle giornate del 24 e 31 dicembre.

In questi casi il personale ATA ha potere decisionale? Come devono essere giustificate tali giornate?

Scuole chiuse nelle giornate prefestive

Nei periodi di interruzione delle attività didattiche o convittuali, e salvaguardando i periodi in cui siano previste attività programmate dagli Organi Collegiali, è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive nel rispetto dell’orario d’obbligo di servizio.

La chiusura prefestiva è disposta dal dirigente Scolastico, salvaguardando il ruolo e le competenze previsti dalla normativa vigente per gli Organi Collegiali della scuola, esclusivamente quando vi sia il consenso di almeno i 2/3 del personale A.T.A. coinvolto, compreso quello docente dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute ed utilizzato nella scuola.

Il relativo provvedimento deve essere comunicato all’Ambito Territoriale di competenza e pubblicato all’albo della scuola.

Recupero delle ore

Nel caso quindi, di chiusura dei prefestivi (deliberata dal consiglio d’istituto dopo giusta votazione del personale ATA, come sopra indicato) al personale amministrativo-tecnico-ausiliario deve essere garantita la possibilità di riscattare le giornate non lavorate.

La contrattazione d’istituto deve indicare le modalità di recupero delle ore non effettuate in quanto ai lavoratori deve essere data l’opportunità di recuperare le ore non effettuate mediante articolazioni diverse del proprio orario o ore eccedenti.

Dunque al personale ATA deve essere garantita la possibilità di giustificare queste ore non lavorate, attraverso:

  1. L’effettuazione di un orario lavorativo di 7,12 ore in 5 giornate, nella settimana di chiusura;
  2. Ore eccedenti (compensativo);
  3. Festività soppresse;
  4. Ferie;
  5. Permessi retribuiti (per il personale a tempo Indeterminato) / Permessi non-retribuiti (per il personale a tempo Determinato).

Ricordiamo che NON PUÒ ESSERE IMPOSTO il recupero mediante compensazione con le sole ferie.

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