ATA, periodo di prova e malattia. Cosa dice l’ARAN

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Interviene l’ARAN con un suo orientamento sulla questione interpretativa dell’articolo 30 del CCNL comparto scuola che riguarda il personale ATA.

L’articolo 30 comma 4:

Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l’art. 20 (infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL del 29/11/2007.

Ai sensi dell’art. 30, comma 4, del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018 il dipendente assente per malattia, al suo rientro, deve ripetere l’intero periodo di prova?

L’ARAN risponde al quesito in questo modo: “L’art. 30 del CCNL comparto Istruzione e ricerca del 19.04.2018 dispone che il periodo di prova ha durata pari a 2 o 4 mesi, a seconda del profilo di inquadramento, e che ai fini del compimento dello stesso si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. In linea con tale previsione il contratto prevede che il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. Lo stesso riprende al rientro del lavoratore. Diversa è l’ipotesi in cui il periodo di prova non sia stato superato. In tale caso è possibile concedere la possibilità di rinnovarlo o prorogarlo, alla scadenza, per una sola volta. Sotto tale profilo, appare importante non confondere il periodo di prova non superato da quello sospeso. Quest’ultimo, infatti, non è stato proprio svolto. Il caso sottoposto deve qualificarsi come “sospensione del periodo di prova”.

Anche la giurisprudenza conferma la sospensione del periodo di prova causa malattia

Anche la giurisprudenza conferma questo orientamento dell’ARAN, seppur con casistiche riguardanti l’ambito privatistico ma i concetti sono estendibili anche al rapporto di lavoro scolastico stante la “privatizzazione” dello stesso. Ad esempio la Cassazione del 2017 n° 5856 osserva che “alla luce dei canoni ermeneutici di cui all’art. 1362 ss. cod. civ., che rappresentano delle vere e proprie norme cogenti, le quali sono ordinate secondo un principio di gerarchia interna, in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi – integrativi, tanto da escluderne la concreta operatività allorquando l’applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti (cfr., Cass., n. 14432 del 2016), che la previsione contenuta nel (contratto in relazione alla sospensione del periodo di prova) in caso di assenza per malattia deve essere interpretata quale sospensione del rapporto di lavoro in caso di malattia, che in detta fase si caratterizza proprio per lo svolgimento della prova.

Oppure la Cass.civ., sez. lavoro, 2 dicembre 2014, n. 25482. “A tal riguardo, occorre premettere che la giurisprudenza di questa Corte e’ prevalentemente orientata nel senso di ritenere che il decorso di un periodo di prova determinato nella misura di un complessivo arco temporale, mentre non e’ sospeso da ipotesi di mancata prestazione lavorativa inerenti al normale svolgimento del rapporto, quali i riposi settimanali e le festivita’, deve ritenersi escluso – in quanto preclude alle parti, sia pure temporaneamente, la sperimentazione della reciproca convenienza del contratto di lavoro, che costituisce la causa del patto di prova – in relazione ai giorni in cui la prestazione non si e’ verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del parto stesso, quali la malattia, l’infortunio, la gravidanza e il puerperio, i permessi, lo sciopero, la sospensione dell’attivita’ del datore di lavoro e il godimento delle ferie annuali. Quest’ultimo, data la sua funzione di consentire al lavoratore il recupero delle energie lavorative dopo un cospicuo periodo di attivita’, non si verifica di norma nel corso del periodo di prova (Cass., 5 novembre 2007 n. 23061; Cass., 13 settembre 2006 n. 19558). Tale principio, tuttavia, trova applicazione solo in quanto non sia diversamente previsto dalla contrattazione collettiva, la quale puo’ attribuire rilevanza sospensiva del periodo di prova a dati eventi che accadano durante il periodo medesimo (cosi’ Cass., 5 novembre 2007,-23061; Cass., 22 marzo 2012, n. 4573)”.

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