ATA, periodo di prova collaboratori scolastici ex Lsu valido con attività didattiche sospese

WhatsApp
Telegram

Internalizzazione Ata: periodo di prova dei collaboratori scolastici assunti a tempo indeterminato dal 1° marzo 2020, ex Lsu presso le scuole statali.

Il decreto dipartimentale 2200 del 6 dicembre 2019 al comma 5 dell’articolo 10 ha stabilito che “Gli aventi titolo all’assunzione sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal vigente Contratto collettivo nazionale del personale scolastico”. Il periodo di prova del personale ATA è regolamentato dall’articolo 30 del CCNL 2016/18, che recita:

1. Il personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
a) due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree A e A super;
b) quattro mesi per i restanti profili.

2. In base ai criteri predeterminati dall’Amministrazione, sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.

3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l’art. 20 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL del 29/11/2007.
5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.

6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma

4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.

7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione.

8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati.

9. Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola volta

10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’amministrazione di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nella area o categoria e profilo professionale di provenienza.

11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’amministrazione di appartenenza.

Come valutare quindi questi due mesi con l’interruzione delle attività didattiche nelle scuole a causa dell’emergenza sanitaria?

Il decreto n. 18 del 17 marzo 2020 ha previsto che il lavoro agile, nel periodo dell’emergenza sanitaria, diventi modalità ordinaria di lavoro. Chiarimenti in merito al decreto del 17 marzo sono arrivati con la nota del Ministero dell’istruzione numero 392 del 18 marzo. Quest’ultima ricorda che anche per ciò che riguarda la gestione del personale ATA, il lavoro agile diventa la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui non può essere svolto, come ad esempio nel caso dei collaboratori scolastici.

Per i collaboratori e per tutti colori i quali non possono svolgere il lavoro in modalità agile, qualora la scuola resti aperta per esigenze indifferibili con contingente di personale minimo o resti chiusa fisicamente, la gestione avviene ricorrendo agli “strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva” e, in ultimo, all’esenzione dal servizio, che viene considerato svolto a tutti gli effetti.

A sostegno della validità del periodo di prova ricordiamo anche la Faq numero 12 del Ministero dell’istruzione, che riportiamo:
I provvedimenti di chiusura delle scuole o di sospensione delle attività didattiche avranno conseguenze sulla validità del periodo di formazione e prova del personale scolastico?
I periodi di sospensione “forzata” delle attività didattiche saranno ritenuti validi a tutti gli effetti di legge ai fini del positivo compimento dei periodi di formazione e prova.

Si deduce, dunque, che il periodo di prova per i collaboratori scolastici stabilizzati dal 1° marzo dovrebbe essere ritenuto valido e che gli stessi si intendono confermati in servizio al termine di tale periodo.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri