ATA: perdità di titolarità per chi usufruisce dell’art. 59, come funziona

WhatsApp
Telegram

Il personale ATA può accettare per tre anni incarichi a tempo determinao in altro profilo/qualifica (art. 59 del CCNL 29.11.2007), senza perdere la titolarità.

La perdita della titolarità sulla scuola scatta dal 1° settembre dell’anno scolastico coincidente con la quarta accettazione dell’assunzione di incarico in qualità di supplente.

Pertanto il personale che ha già superato i 3 anni ( rientra anche il personale che ha stipulato contratti a tempo determinato, ai sensi dell’art.40 della L. 449/97, di durata superiore a 180 giorni) sarà collocato su sede provvisoria con decorrenza 1° settembre 2017 e dovrà essere invitato a partecipare alle operazioni di trasferimento, al fine di ottenere nuovamente una sede di titolarità. In caso di mancata presentazione della domanda di trasferimento o di impossibilità di assegnare una delle sedi richieste, sarà assegnata una sede d’ufficio.

La nota dell’Ufficio Scolastico di Torino

Ricordiamo che il personale che usufruisce dell’art. 59 con orario parziale, ha diritto al completamento anche su supplenze brevi. Art. 59 ATA. Supplenza annuale con orario parziale, diritto al complemento anche con supplenze brevi

WhatsApp
Telegram

Abilitazione docenti 60, 30 e 36 CFU. Decreti pubblicati, come si accede? Webinar informativo Eurosofia venerdì 26 aprile