ATA Mobilità Annuale: Riconoscimento del punteggio ai fini del ricongiungimento, le precedenze nelle operazioni di utilizzazioni/assegnazioni e i motivi di reclamo

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di Giovanni Calandrino – Come procedere per il riconoscimento del punteggio di ricongiungimento, i motivi di precedenza durante le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria e reclamo avverso le graduatorie redatte dall’organo competente.

di Giovanni Calandrino – Come procedere per il riconoscimento del punteggio di ricongiungimento, i motivi di precedenza durante le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria e reclamo avverso le graduatorie redatte dall’organo competente.

Riconoscimento del punteggio ai fini di Ricongiungimento:

Il personale ATA che aspirante all’assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, convivente e/o ai figli, deve indicare nella domanda il comune di ricongiungimento. Il suddetto comune, ovvero il distretto scolastico di residenza per i comuni suddivisi in più distretti, può essere preceduto da singole preferenze dello stesso comune e deve necessariamente essere indicato nelle preferenze se si vogliono indicare, successivamente, anche preferenze per altri comuni. Infatti, il mancato inserimento del comune di ricongiungimento impedisce la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non implica l’invalidazione dell’intera domanda di assegnazione provvisoria. In questo caso l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative alle specifiche scuole indicate del comune di ricongiungimento.

Precedenze nelle operazioni di utilizzazione/assegnazioni provvisoria docenti e ATA:

Sono motivi di precedenza nell’ambito delle operazioni le seguenti situazioni personali:

  1. Personale con gravi motivi di salute: emodializzati e non vedenti;
  2. Personale trasferito d’ufficio negli ultimi nove anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità;
  3. Personale diversamente abile e personale bisognoso di particolari cure;
  4. Assistenza in situazioni di disabilità;
  5. Personale dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del proprio profilo che svolge mansioni di altro profilo;
  6. Personale coniuge di militare o di categoria equiparata (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie);
  7. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie);
  8. Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie).

Contenzioso:

Avverso le graduatorie redatte dall’autorità/Ufficio Scolastico Territoriale competente nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’ufficio che lo ha emanato.

Sulle controversie è possibile ricorrere al giudice del lavoro, non è più obbligatorio il tentativo di conciliazione.

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