ATA, Miur condannato a risarcire 65mila euro a co.co.co precario dal 2001

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Gli Avvocati Chiara Samperisi e Annamaria Zarrelli del foro di Roma hanno ottenuto una sentenza esemplare e degna di rilievo in favore di un lavoratore precario della scuola assunto quale Assistente Amministrativo (ATA) presso una segreteria scolastica attraverso plurimi contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa (co.co.co.) il quale chiamava in giudizio il Miur per la situazione di insostenibile precariato, che lo vedeva protagonista senza soluzione di continuità a far data dal 1° luglio 2001.

Il ricorrente, infatti, da oltre 17 anni a questa parte ha sempre svolto le medesime mansioni presso lo stesso Istituto, ragion per cui il Tribunale ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per giustificare la conclusione di molteplici contratti a termine. Ed infatti, la stipula di contratti a termine deve essere soggetta a dei limiti, superati i quali si determina un abuso che, in quanto tale, deve essere sanzionato.

Ciò posto, il Miur è stato condannato a risarcire il ricorrente del danno subito computato in 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto ed a corrispondere, in favore del lavoratore precario, tutte le differenze retributive maturate in ragione dell’anzianità di servizio, oltre interessi, per un ammontare complessivo di circa 65mila euro.

Più nel dettaglio, il Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, con la sentenza n. 449/2018, ha accolto le domande del lavoratore e, dopo ben 17 pagine di serrate riflessioni giuridiche e normative di matrice nazionale ed europea, ha testualmente così provveduto:

“Dichiara illegittima nei confronti della parte ricorrente la reiterazione dei contratti a tempo determinato e praticata oltre il termine legale di 36 mesi e per l’effetto condanna il Miur a risarcire al ricorrente il danno subito computato in 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre accessori; dichiara il diritto della parte istante agli scatti biennali di anzianità in relazione ai periodi svolti di lavoro in conseguenza ai contratti di lavoro a tempo determinato e, per l’effetto, condanna il Miur a corrispondere alla parte ricorrente le differenze retributive maturate in ragione dell’anzianità di servizio in misura maggiorata degli interessi legali dalle singole scadenze e fino al saldo (…)”.

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