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ATA III fascia, titoli falsi e licenziamento. Supplenza va assegnata al 30 giugno o 31 agosto?

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Una nostra attenta lettrice ci pone un importante quesito sui posti annuali che si rendono disponibili dopo il 31.12, a seguito del licenziamento del personale ATA che ha dichiarato titoli falsi, nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia.

Vorrei porvi un quesito per un problema che si sta creando nelle segreterie a causa dei licenziamenti del personale reo per aver prodotto titoli falsi.
La domanda è questa:
Se un posto annuale, occupato illegittimamente, si rende disponibile per esempio ad aprile, viene considerato breve e temporaneo o annuale?
L’attuale normativa prevede  casi in cui i posti che si rendono disponibili dopo il 31/12 devono considerarsi temporanei, ma di fatto non prevede i casi, purtroppo attuali, in cui i rei falsificatori, di fatto hanno tolto la possibilità a moltissimi altri di essere assunti per una supplenza annuale.
Ho la netta sensazione che siamo in presenza di un vuoto legislativo non indifferente…

di Giovanni Calandrino – La risposta alla domanda la fornisce il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430. Purtroppo, come più volte ribadito dal sottoscritto, il suddetto regolamento delle supplenze del personale ATA risulta ad oggi datato e non aggiornato alle diverse casistiche che si possono venire a creare come da quesito.

Infatti la casistica sopra riportata deve essere trattata, forzatamente, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.M. 430: I dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

Un eventuale conciliazione, sarebbe rigettata dall’Ambito Territoriale pertanto l’unica soluzione è il ricorso al giudice del lavoro, perché è la “natura” del posto a stabilire la data di chiusura del contratto.

È ormai chiaro e ribadito anche da diverse sentenze, che chi ricopre una supplenza su posto “vacante e disponibile” cioè privo di titolare, ha diritto di rimanere in servizio fino al 31 agosto. Mentre i contratti con decorrenza fino al 30 giugno sono su posti non vacanti che si rendono di fatto disponibili entro il 31/12.

Dunque, la natura della durata del contratto dipende unicamente dalla tipologia del posto che deve essere ricoperto.

Anche l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Taranto nel giugno 2004, ha confermato quanto sopra sostenuto, inoltre il Tribunale di Chieti ha emesso un’ordinanza in tal senso in data 11/6/2007.

Per di più la Corte di Appello di Firenze (sentenza n. 1222/09 ), ha stabilito che sui posti “vacanti e disponibili” devono essere stipulati contratti fino al 31 agosto, indipendentemente dal fatto che l’individuazione avvenga da graduatorie di istituto, anziché da graduatorie provinciali, se le suddette risultano esaurite (art. 4 ed 11 della L. 124/99).

Concludo reiterando che, il “Regolamento Supplenze ATA” necessità di una importante revisione per evitare inutili contenziosi che sono un dispendio di costi per lo Stato.

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