ATA III fascia, senza contributi niente punteggio. Controllare sezione I lettera m della domanda

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Graduatorie ATA III fascia: indicazioni dell’Ufficio Scolastico di Torino per il controllo delle domande in relazione ai servizi svolti nelle scuole paritarie.

Le casistiche presentate dalle segreterie sono: 

a) Riscontro del mancato versamento dei contributi;
b) Mancata risposta del versamento dei contributi da parte della scuola
paritaria e/o dell’INPS;
c) Mancata risposta, per l’accertamento dei titoli culturali e/o di servizio, da
parte del competente Ambito Territoriale sulla sussistenza della parità,
poiché sono in corso accertamenti di natura giudiziaria;
d) dubbi sulla legittimità del ravvedimento operoso per il versamento tardivo dei contributi obbligatori (i contributi obbligatori dovevano comunque essere versati entro il 30 ottobre 2017, termine di presentazione delle domande secondo il DM 640/2017);

Cosa devono fare le segreterie

Le istituzioni scolastiche devono verificare che l’aspirante abbia compilato nella domanda di inserimento delle graduatorie di istituto ATA la sezione I (I di Imola), lettera m, nella quale doveva essere dichiarato l’assolvimento della prestazione contributiva.

Infatti nella nota 17 del modello è riportato: 17. Dalla dichiarazione resa
dall’aspirante devono risultare in modo analitico i periodi di servizio prestati per ciascun anno scolastico, il tipo di servizio prestato, la scuola in cui il servizio è stato prestato e il relativo indirizzo, se il servizio è stato prestato in scuole statali o non statali e il profilo in cui il servizio è stato prestato. Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali l’aspirante deve dichiarare (sezione I, lettera m) che sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia”.

Tale circostanza può essere utilizzata per le tutte le casistiche (a, b. c, d)
dall’istituzione scolastica che sta effettuando l’accertamento dei titoli culturali e di servizio per la non valutabilità del servizio svolto, in quanto sono state violate le specifiche disposizioni ministeriali.

Inoltre per le casistiche delineate ai punti a) e d) e nel caso in cui la scuola abbia verificato che l’aspirante avesse effettivamente compilato la sezione I, lettera m si precisa che ricorrendo l’ipotesi di dichiarazioni mendaci occorre procedere con la segnalazione alla Procura della Repubblica.

In relazione alla definizione di dichiarazione mendace (non veritiera) e agli effetti consequenziali di tali circostanze l’Ufficio Scolastico richiama la circolare n. 288 del 30 ottobre 2018, in particolare  il  passaggio: In relazione all’irrilevanza dell’elemento soggettivo nel caso di decadenza per assenza dei requisiti di ammissione si riporta la sentenza del Tribunale di XY, in sede civile, n. 8124 del 18 luglio 2014, che ha respinto il ricorso del docente ricorrente e con condanna al pagamento delle spese processuali

A tal proposito non può svolgere alcun rilievo la buona o cattiva fede dell’interessato e, di conseguenza, nemmeno l’avvenuta archiviazione, per insussistenza del dolo, del procedimento penale aperto nei confronti della ricorrente per i medesimi fatti oggetto del presente giudizio.

La nota dell’Ufficio Scolastico di Torino

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