ATA III fascia licenziati: servizio svolto non dà punteggio per i prossimi aggiornamenti

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Cosa accade al personale ATA licenziato dopo il controllo effettuato dalle segreterie? E’ possibile utilizzare, nei prossimi aggiornamenti, quel punteggio? 

Scrive un nostro lettore

Vorrei alcuni chiarimenti per quanto riguarda un punteggio errato; a settembre del 2017 sono stato convocato per una supplenza personale ata III fascia come collaboratore scolastico fino al 31/08/18, a settembre 2018 sono stato richiamato per un altro anno fino al 30/06/19 ma a febbraio si accorgono del mio punteggio errato, fra l’altro è stato calcolato errato dalla segreteria stessa dove ho mandato la domandina nel 2011, quindi vengo licenziato, quello che vorrei sapere è se questi punti acquisiti nel corso di questi anni io posso utilizzarli nei prossimi aggiornamenti. Grazie

Il D.M. inerente le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA è chiarissimo, l’art. 7.5 afferma che “All’atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell’attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d’istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora i suddetti controlli siano chieste da altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda”.

A nostro parere le segreterie hanno lavorato male.

  • La scuola del primo rapporto lavorativo: non ha addirittura effettuato il controllo, infischiandosene pienamente del D.M. 717/2014;
  • La seconda scuola: ha effettuato il controllo dopo 6 mesi di servizio, infischiandosene dell’art. 7.5 del D.M. 640/2017 dove si ribadisce che il controllo deve essere effettuato tempestivamente;

Abbiamo affrontato la problematica in Graduatorie III fascia ATA: aspiranti perdono supplenze perché il controllo titoli è effettuato in ritardo

E’ vero che i ritardi sono dovuti sia ad un sovraccarico di lavoro delle segreterie, sia alla lentezze delle interlocuzioni con le altre scuole o l’INPS ma si deve sempre ricordare che il lavoratore rischia il licenziamento.

ATA licenziato: servizio svolto non dà punteggio

La risposta al suo quesito la fornisce il comma 7 del citato D.M. ovvero solo in caso di assenza del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, l’eventuale servizio prestato sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.

D’altronde, se il licenziamento è avvenuto per la mancanza del titolo di studio d’accesso, lo stesso dovrà essere conseguito prima del nuovo aggiornamento e il servizio prestato precedentemente non ha valore ai fini del punteggio.

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